Denominazione di Origine Controllata dei vini “Sicilia” - Scelta dei produttori di vino di aderire all’uno o all’altro disciplinare di produzione
Denominazione di Origine Controllata dei vini “Sicilia” - Scelta dei produttori di vino di aderire all’uno o all’altro disciplinare di produzione
Denominazione di Origine Controllata dei vini “Sicilia” - Scelta dei produttori di vino di aderire all’uno o all’altro disciplinare di produzione
Commercio – Made in Italy – Vini – Sicilia – Denominazione di origine controllata –Ratio – Individuazione.
Commercio – Made in Italy – Vini – Denominazione di origine controllata – Disciplinare di produzione - Adesione ad uno o ad altro Disciplinare – Scelta del produttore.
La denominazione di origine controllata dei vini, che risale in Italia al d.l. 12 luglio 1963, n. 930, ha inteso, sin dall’origine, attraverso una rigida disciplina di individuazione delle caratteristiche di produzione, assistita da adeguati strumenti di vigilanza e relative sanzioni, promuovere e proteggere la maggiore qualità dei prodotti vinicoli in relazione all’origine da zone di produzione particolarmente vocate, per condizioni ambientali, a dar vita a prodotti “esclusivi”, anche sotto il profilo delle caratteristiche sensoriali (1).
Rientra nella libera scelta dei produttori di vino di aderire all’uno o all’altro Disciplinare di produzione, essendo in Italia i vigneti contemporaneamente iscritti allo schedario viticolo ai fini della produzione sia dei vini con Denominazione di origine controllata che dei vini con Indicazione Geografica Tipica della zona di riferimento (2).
(1) Ha ricordato la Sezione che la disciplina delle Denominazioni di origine protetta (Dop) e delle Indicazioni geografiche protette (Igp) dei vini è dettata da Regolamenti dell’Unione Europea e da atti nazionali, nel rispetto dei principi fissati dal TFUE - Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che all’art. 4.2.d) individua “agricoltura e pesca” come settori di competenza concorrente dell’Unione e degli Stati Membri; ha aggiunto che nell'Unione il concetto di vino di qualità si fonda, tra l'altro, sulle specifiche caratteristiche attribuibili all'origine geografica del vino.
I consumatori possono individuare tali vini grazie alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.
Per permettere l'istituzione di un quadro trasparente e più completo che corrobori l'indicazione di qualità di tali prodotti, si prevede un sistema che permetta di esaminare le domande di denominazione di origine o di indicazione geografica in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata dall'Unione ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose.
Le Denominazioni di origine e le Indicazioni geografiche dei vini sono definite all’art. 93 del Regolamento UE n. 1308/2013 e prevedono entrambe l’adozione di un disciplinare di produzione che regola detti prodotti.
Per "denominazione di origine" si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'art. 92, par. 1 (prodotti vitivinicoli specificati all'allegato VIII, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16, vino, vino in fermentazione, vino liquoroso, spumante etc..) conforme ai seguenti requisiti: i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani; ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica; iii) la produzione avviene in detta zona geografica e iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera;
L’"indicazione geografica" è l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo conforme ai seguenti requisiti: i) possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica; ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica; iii) la produzione avviene in detta zona geografica e iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
Attraverso i disciplinari di produzione è possibile verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica.
L’art. 33, comma 3, del Testo unico della vite e del vino (l. 12 dicembre 2016, n. 238: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino") dispone che il riconoscimento dell'IGT (intendendosi per tale, ai sensi dell’art. 3 dello stesso Testo unico, la menzione specifica tradizionale «indicazione geografica tipica» utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli a IGP) è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e di almeno il 20 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva a Indicazione geografica protetta nell'ultimo biennio.
Quanto al conferimento della protezione delle DOP e IGP (o secondo le menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT, ex art. 28, l. n. 238 del 2016), l’art. 32 dispone che avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione europea (comma 1).
Una volta espletata la procedura nazionale, a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione o della domanda di modifica del disciplinare, i vini della relativa DO o IG possono essere etichettati in conformità alle vigenti norme dell'Unione europea, a condizione che il soggetto richiedente sia a ciò preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la competente regione (comma 3).
Analogamente avviene nel caso di modifica del Disciplinare.
Ha ancora ricordato la sezione che le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.
Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro: a) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto (per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica); b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se il nome protetto è una traduzione, trascrizione o traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o nella pubblicità o in contenitori che possono indurre in errore sulla sua origine; d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
Infine, quanto all’etichettatura, l’art. 117 del Regolamento definisce l’etichettatura, precisando che si intendono per "etichettatura" i termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o fascetta che accompagnano un dato prodotto o che ad esso si riferiscono.
L’etichettatura deve contenere obbligatoriamente l'espressione "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" e il nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta (art. 119, par I); mentre può contenere altre indicazioni facoltative, quali l'annata, il nome di una o più varietà di uve da vino, etc. (art. 120).
Inoltre, l’art. 31, l. n. 238 del 2016 prevede che “i vini a DO e i vini a IG possono utilizzare nell'etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto (comma 11) e che “le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione «vigna», devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione nonché definiti parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo” (comma 13).
Ha ancora chiarito la Sezione che gli acronimi Doc e Igt non individuano un marchio, poiché si tratta di denominazioni comuni ad una varietà di prodotti; si tratta, invece, di denominazioni utilizzate in enologia per certificare la zona di origine della raccolta delle uve utilizzate per la produzione del prodotto sul quale è poi apposto il marchio del produttore.
Gli acronimi designano entrambi un prodotto di qualità, per la cui produzione deve essere rispettato uno specifico disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale.
La collocazione di un vino tra gli Igt o i Doc è dovuta essenzialmente a scelte commerciali dei viticultori e produttori.
Il disciplinare Igt è meno restrittivo rispetto al disciplinare Doc.
Le caratteristiche del prodotto Doc sono strettamente connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani e tradizionali dell’ambito geografico; per i prodotti Igt è rilevante il solo collegamento con la zona geografica di produzione, collegamento preponderante ma non necessariamente esclusivo, potendo essere utilizzate in piccola parte (15%) anche uve di altra provenienza geografica (e questo consente anche di sperimentare nuovi tipi di uvaggi, grazie proprio alla maggior libertà di azione). Diversa è poi la previsione di resa per ettaro e di resa uva/vino, vale a dire che è consentito un maggiore sfruttamento intensivo dei vigneti rivendicati a produzione Igt.
Dunque, i disciplinari Doc e Igt prevedono diversi livelli di “identità” dei vini, determinati essenzialmente dalla diversa percentuale e qualità di vitigni autoctoni utilizzati per la produzione e dal carattere più o meno delimitato e ben individuato e/o ristretto della zona geografica di produzione delle uve, caratteristiche che fanno sì che i vini Doc risultino più specificamente correlati alle caratteristiche uniche del territorio, superiori in qualità e più rinomati proprio in ragione del carattere pregiato dei vitigni utilizzati e della loro stretta caratterizzazione geografica.
L’ambiente di derivazione del Doc unisce condizioni naturali, come il clima e i vitigni tradizionali della zona, a fattori umani, come le tecniche di produzione e trasformazione tipiche e tradizionali, che conferiscono anche una qualità sensoriale specifica al prodotto, legata in modo precipuo al territorio; tanto che solo per i Doc è previsto un controllo della qualità organolettica e nei casi di abbondante produzione, tali controlli sono sistematici e non “a campione” (è il caso del Doc “Sicilia”).
La denominazione di origine controllata, che risale in Italia al d.l. 12 luglio 1963, n. 930, in definitiva, ha inteso, sin dall’origine, attraverso una rigida disciplina di individuazione delle caratteristiche di produzione, assistita da adeguati strumenti di vigilanza e relative sanzioni, promuovere e proteggere la maggiore qualità dei prodotti vinicoli in relazione all’origine da zone di produzione particolarmente vocate, per condizioni ambientali, a dar vita a prodotti “esclusivi”, anche sotto il profilo delle caratteristiche sensoriali.
(2) Ha ricordato la Sezione che secondo quanto dispone l’art. 38, l. n. 238 del 2016 e gli artt. 15, 16, 17, 18, d.m. 16 dicembre 2010 sullo schedario vitivinicolo (quali modificati ed integrati dal d.m. 26 ottobre 2015, e poi dal d.m. 18 luglio 2019) è consentita la coesistenza, in una stessa area di produzione, di vini a Do e a Ig, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale.
Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione, con l’unico limite che qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a Doc o Igt, la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione (art. 38, comma 1).
I conduttori interessati, singoli o associati, sono tenuti ogni anno ad effettuare la dichiarazione di vendemmia e/o di produzione tramite i servizi telematici SIAN e contemporaneamente la rivendicazione delle produzioni Doc (art. 17, d.m. 16 dicembre 2010).
In definitiva, nessuna discriminazione viene a determinarsi per effetto della modifica del disciplinare per cui è causa, a danno di alcuni produttori ed a vantaggio di altri, che continueranno ad essere liberi di adeguarsi all’uno o all’altro disciplinare, compiendo le proprie valutazioni economiche e di mercato.
Anno di pubblicazione:
2020
Materia:
COMMERCIO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri