Costruzione del metanodotto per l’“importazione addizionale dalla Russia” di metano “tratto Istrana-Camisano Vicentino e competenza funzionale del Tar Lazio

Costruzione del metanodotto per l’“importazione addizionale dalla Russia” di metano “tratto Istrana-Camisano Vicentino e competenza funzionale del Tar Lazio


Processo amministrativo – Competenza - Costruzione del metanodotto per l’“importazione addizionale dalla Russia” di metano “tratto Istrana-Camisano Vicentino - Competenza funzionale del Tar Lazio.

 

  Ai sensi dell’art. 41, d.lgs. 23 luglio 2009, n. 99, rientra nella competenza funzionale del Tar Lazio, sede di Roma, la controversia relativa alla costruzione del metanodotto per l’“importazione addizionale dalla Russia” di metano “tratto Istrana-Camisano Vicentino DN 1200 75 bar”, che costituisce, ex d.m. 27 giugno 2002 un’opera rientrante tra i metanodotti compresi nella “Rete nazionale gasdotti”, ai sensi dell’art. 9, d.lgs. n. 164 del 2000 (1).

 

(1) I commi due e tre del citato art. 41, d.lgs. 23 luglio 2009, n. 99 prevedono, rispettivamente, che «per le controversie di cui al presente articolo trovano applicazione le disposizioni processuali di cui all'art. 23-bis, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 e che le questioni di giurisdizione e competenza di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio». Inoltre, in via di eccezione rispetto alla regola generale stabilita dall’art. 5 c.p.c. (c.d. perpetuatio iurisdictionis), valevole anche per l’istituto della competenza e applicabile al processo amministrativo in forza del richiamo operato dall’art. 39 c.p.a., ai sensi del comma 5 dell’art 41 richiamato, «le norme sopra citate si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge….». Ne consegue, pertanto, che anche al giudizio per il quale è causa, essendo lo stesso pendente alla data di entrata in vigore della predetta normativa, è applicabile il criterio di attribuzione della competenza territoriale “funzionale” in capo al Tar Lazio, sede di Roma. A nulla rileva, per contro, il fatto che l’art. 41 sia stato abrogato dall'articolo 4, comma 1, punto 43), dell'Allegato 4 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.d. codice del processo amministrativo).  Al riguardo, infatti, occorre richiamare l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo il quale, fermo restando il principio per cui le norme sulla competenza stabilite dagli artt. 13 e ss. c.p.a. si applicano solo per i giudizi instaurati a seguito dell’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo  in data 16 settembre 2010 (Cons. St., A.P., 7 marzo 2011, n. 1 e 5 maggio 2011, n. 6), «la norma abrogata continua ad applicarsi ai casi insorti sotto la sua vigenza», come quello in esame, «in quanto in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 99 del 2009 recante l'espressa previsione della sua applicazione ai processi in tale stato, e non rilevando, perciò, la detta entrata in vigore in data posteriore alla instaurazione del giudizio in questione; - risulta coerente con tale conclusione l'art. 135, comma 1, lett. f), c. proc. amm., poiché confermativo della competenza funzionale del Tar per il Lazio sulle controversie relative "ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti", con previsione identica a quella già recata con il comma 1 dell'art. 41, l. n. 99 del 2009)» (Cons. St., A.P.,  13 luglio 2011, n.12; si veda anche, per una prima applicazione della norma, Tar Palermo, ord. 10 novembre 2010, n. 258).

 

Ha inoltre chiarito il Tar che sebbene l’art. 41, comma 5, d.lgs. 23 luglio 2009, n. 99 prevedesse che «la parte interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», tale termine faceva riferimento all’ipotesi, nel caso che ci occupa non pertinente, che il Giudice a quo incompetente avesse emesso delle misure cautelari la cui efficacia permaneva fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, purché, appunto, la parte interessata riassumesse il ricorso e l'istanza cautelare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Pertanto tale disposizione speciale non si applica al caso di specie tenuto anche conto che il parametro della “entrata in vigore della legge” n. 99 del 2009 evidentemente non può rilevare ai fini della presente controversia.

Diversamente, in ordine alla tempestiva riassunzione del presente giudizio, trattandosi di un incombente il cui onere sorge e il relativo termine inizia a decorrere durante il periodo di vigenza del nuovo codice del processo amministrativo, deve ritenersi applicabile il principio “tempus regit actum” non ostando a tale conclusione i principi affermati dal Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 1 del 2011.

Infatti, il Consiglio di Stato ha affermato che «la nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilità di cui all'art. 15 c.p.a., sia applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, 16 settembre 2010, dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la "proposizione del ricorso" (cfr. sentenza della Corte costituzionale 26 maggio 2005, n. 213)» e che «in caso di processi in relazione ai quali sia ancora in corso il termine per la proposizione del regolamento di competenza secondo la previgente disciplina (tenendo conto ovviamente anche della sospensione dei termini nel periodo feriale), in ossequio al richiamato articolo 2 delle disposizioni transitorie c.p.a., si debba ammettere l'esercizio del potere nei limiti temporali a suo tempo previsti».

D’altronde, questi principi trovano applicazione con riferimento alle disposizioni che disciplinano il regime giuridico della competenza (come, ad es., gli artt. 13 e 14 c.p.a.), compresa, quindi, la sua rilevabilità (ai sensi dell’art. 15, comma 1, c.p.a.) e ai termini che abbiano già iniziato a decorrere durante la vigenza della precedente normativa (siano o meno spirati alla data di entrata in vigore del codice); diversamente torna ad essere applicabile il principio “tempus regit actum” con conseguente applicazione del codice del processo amministrativo, ogni qual volta il fatto processuale dal quale sorge un onere e inizia a decorrere un termine per il compimento di un atto del giudizio, si verifichi nel periodo di vigenza del predetto codice.

Nel caso di specie, l’onere di riassunzione sorge per parte ricorrente solo in conseguenza della presente ordinanza, sicché deve ritenersi applicabile l’art. 15, comma 4, c.p.a. (con il dimezzamento dei termini, ratione materiae, di cui al successivo art. 119, comma 2) in forza del quale «se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice; salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza».


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri