Costituzionale la riserva alle sole farmacie dei test per la rilevazione del Covid-19

Costituzionale la riserva alle sole farmacie dei test per la rilevazione del Covid-19


Sanità pubblica - Sistema sanitario nazionale - Covid-19 - Rilevazione - Test - Farmacie - Riserva - Parafarmacie - Esclusione - Costituzionalità

 

É costituzionalmente legittimo, in base agli artt. 3 e 41 della Costituzione, non determinando un’irragionevole disparità di trattamento, l’art. 1, commi 418 e 419, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"), nella parte in cui consente alle sole farmacie, e non anche alle cosiddette parafarmacie, l’effettuazione dei «test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2».


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri