Condanna penale per furto ed automatismo del divieto di porto d’armi: la Consulta rigetta la questione di legittimità costituzionale
Condanna penale per furto ed automatismo del divieto di porto d’armi: la Consulta rigetta la questione di legittimità costituzionale
Condanna penale per furto ed automatismo del divieto di porto d’armi: la Consulta rigetta la questione di legittimità costituzionale
La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 43 del TULPS (r.d. n. 773 del 1931) censurato, con ordinanze di rimessione del T.a.r. per la Toscana e del T.a.r. per il Friuli- Venezia Giulia, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d’armi alle persone condannate per uno dei reati ivi indicati (in particolare, per il reato di furto), senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all’autorità amministrativa competente.- Corte cost., sentenza 9 maggio 2019, n. 109 – Pres. Lattanzi, Red. Viganò
- nsiga_4682482.pdf , (381652kb)
- Tar Toscana, sez. II, ordinanza 16 gennaio 2018, n. 56
Decisione
Alla Corte costituzionale l’art. 43 TULPS che vieta il rilascio di porto d’armi a condannati alla detenzione per furto pur in presenza di riabilitazione penale
Alla Corte costituzionale la disciplina dell’art. 43 TULPS che vieta il rilascio di porto d’armi ai condannati a pena detentiva per il reato di furto senza consentire all’Amministrazione di tener conto, fra l’altro, della intervenuta riabilitazione in sede penale.Anno di pubblicazione:
2018
Autore:
Ufficio Studi
Materia:
ARMI e materie esplodenti, PORTO d'armi
ARMI e materie esplodenti
Tipologia:
Pronunce e pareri
Anno di pubblicazione:
2019
Materia:
ARMI e materie esplodenti, PORTO d'armi
ARMI e materie esplodenti