Concorso per la dirigenza di struttura operativa complessa riservato agli psichiatri

Concorso per la dirigenza di struttura operativa complessa riservato agli psichiatri


Concorso – Dirigenti - Dirigenza di struttura operativa complessa con servizi sia di natura medica, che psicologica – Ammissione riservata agli psichiatri – Illegittimità.

            E’ illegittima l’esclusione degli psicologi dalle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza di struttura operativa complessa al cui interno vengono effettuati sia servizi di natura medica, che psicologica (Direttore di U.O.C. Tutela salute mentale e riabilitazione nell’età evolutiva del Distretto XI dell’Azienda Sanitaria locale Roma C nel primo caso e Direttore medico di struttura complessa Salute mentale I Distretto e Salute mentale II Distretto dell’Azienda Sanitaria Locale Roma A nel secondo), riservando le stesse solo a personale medico, salvo siano stato preventivamente esplicitate le ragioni che inducevano a ritenere meglio soddisfatto l’interesse aziendale e meglio garantita la funzionalità del servizio con la previsione di un medico quale responsabile; l’art. 4, d.P.R. n. 484 del 1997, che disciplina i requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale, si limita ad elencare le discipline (solo) all'interno delle quali devono essere scelte le professionalità a cui affidare gli incarichi dirigenziali, ma non prescrive in alcun modo che la selezione di un incarico di direzione di una struttura che interessa più discipline debba essere limitata ad una sola categoria professionale. La diversa tipologia dei servizi erogati, al pari di quanto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 321 del 2011 per i Sert, unitamente al ruolo di coordinamento e gestionale, non consente di operare discriminazioni tra dirigenti medici e dirigenti psicologi, in quanto entrambi appartenenti al ruolo del personale sanitario del S.S.N. L’accesso pluricategoriale  è privilegiato anche nel caso di ambiti pluridisciplinari, quali la psicoterapia, cui possono accedere sia psicologi che laureati in medicina e chirurgia, come indicato nelle circolari regionali, che comunque non incidono sulle diverse e motivate scelte organizzative quanto la struttura si caratterizza per la diversa tipologia dei servizi erogatii (1).

 

(1) La Sezione affronta il problema della legittimità degli avvisi di selezione pubblica che riservano soltanto al personale medico l’accesso alla dirigenza di strutture al cui interno vengono effettuati sia servizi di natura medica, che psicologica (Direttore di U.O.C. Tutela salute mentale e riabilitazione nell’età evolutiva del Distretto XI dell’Azienda Sanitaria locale Roma C nel primo caso e Direttore medico di struttura complessa Salute mentale I Distretto e Salute mentale II Distretto dell’Azienda Sanitaria Locale Roma A nel secondo).

Ha chiarito che la contrattazione collettiva nazionale dell’Area medica e non medica demanda al d.P.R. n. 484 del 1997 l’individuazione delle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, nel limite massimo stabilito dall’atto aziendale, che non pone, limitandosi ad indicare le figure professionali corrispondenti alle varie discipline, tra le quali figurano anche gli psicologi (Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2016, n. 448).

Le strutture complesse per la tutela della salute mentale svolgono sia prestazioni strettamente mediche e psichiatriche, che terapie psicologiche, quali quelle afferenti alla diagnosi e alla cura, non farmacologica, del disturbo psichico. Non è pertanto legittimo riservarne la direzione al solo personale sanitario appartenente al profilo professionale medico, salvo la scelta organizzativa presupposta risponda a motivate esigenze aziendali e di miglior funzionalità del servizio. Ciò del resto è quanto affermato dal Giudice delle leggi in relazione ai “SerT” (Servizi per le tossicodipendenze), in quanto istituiti per erogare terapie idonee sia alla disintossicazione e alla riabilitazione psico-fisica dei soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti, sia, del pari, alla loro riabilitazione psicologica, funzionale ad un pieno reinserimento sociale (v. Corte cost. 25 novembre 2011, n. 321, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 5, 11 e 13, l. reg. Puglia 6 settembre 1997, n. 27, proprio in quanto precludeva agli psicologi l’accesso alla direzione).

D’altro canto le competenze manageriali richieste a chi è chiamato a sovrintendere strutture ove operino professionalità diverse, appartenendo necessariamente ad una sola di esse, rende irragionevole escludere da esse gli psicologi, sia perché la professionalità di questi ultimi resta implicata dall'esercizio dei compiti attribuiti alla direzione, sia perché le funzioni direttive non comportano l'erogazione diretta di prestazioni mediche psichiatriche, ma solo l'organizzazione e il coordinamento della sottostante struttura.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

CONCORSO a pubblico impiego

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri