Appello cumulativo: condizioni di ammissibilità

Appello cumulativo: condizioni di ammissibilità


Processo amministrativo – Appello - Appello cumulativo – Ammissibilità - Condizione.

 

    E’ ammissibile l’appello c.d. cumulativo se le sentenze impugnate hanno lo stesso contenuto e siano pronunziate fra le stesse parti (1).

 

 

(1) La giurisprudenza prevalente del giudice amministrativo aveva escluso tale ammissibilità sul rilievo che spetta solo al giudice di appello il potere discrezionale di riunire i ricorsi connessi avverso più sentenze di primo grado, in funzione dell’economicità e della speditezza dei giudizi e al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra i giudicati, laddove l’iniziativa delle parti (intesa alla proposizione di un appello unico avverso più sentenze) varrebbe a sottrarre al giudice il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili.
 

A favore della diversa tesi prospettata dalla Sezione militano: a) il principio di economia processuale, nella sua declinazione di tendenziale concentrazione delle controversie dinanzi allo stesso giudice, desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost.; b) la regola che impone l’applicazione, anche nel processo amministrativo – in forza del rinvio c.d. esterno di cui all’art. 39 c.p.a., già pretoriamente riconosciuto da Cons. St., A.P., 14 settembre 1982, n.15 – l’applicazione delle norme del codice di rito civile, in quanto non incompatibili e che, per l’effetto, vale a legittimare il giudice amministrativo di appello alla separazione delle cause in applicazione dell’art. 103, comma 2, c.p.c.; c) la generale possibilità di cumulare domande connesse, prevista all’art. 32 c.p.a., da ritenersi operante anche in appello (art. 38 c.p.a.); d) la possibilità, per il giudice di appello, di pronunciare, ai sensi dell’art. 36 c.p.a., sentenza parziale quando decide alcune delle questioni: la quale vale a fondare anche il potere di scindere officiosamente l’impugnazione cumulativa avanzata dalle parti, nel caso di ritenuta e concreta insussistenza dei presupposti per emettere un’unica sentenza (ciò che – in buona e definitiva sostanza – vale a sterilizzare la tradizionale obiezione alla impugnazione cumulativa rimessa alla iniziativa di parte).

 


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri