Alla Corte di Giustizia Ue gli oneri di web check-in, di “tariffa amministrativa” gravanti sul prezzo dei biglietti aerei quelli derivanti dall'applicazione dell'i.v.a. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali

Alla Corte di Giustizia Ue gli oneri di web check-in, di “tariffa amministrativa” gravanti sul prezzo dei biglietti aerei quelli derivanti dall'applicazione dell'i.v.a. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali


Trasporti - Trasporto aereo – Biglietto - Oneri di web check-in, di “tariffa amministrativa” gravanti sul prezzo dei biglietti aerei quelli derivanti dall'applicazione dell'i.v.a. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali – Natura di supplementi di prezzo inevitabili, prevedibili ovvero opzionali – Alla Corte di Giustizia Ue.

        Va rimessa alla Corte di giustizia Ue le questioni: a) se il disposto dell'art. 23, par. 1, seconda frase, del Regolamento CE n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nella comunità, debba essere interpretato nel senso che le voci concernenti gli oneri di web check-in e di “tariffa amministrativa” per acquisto con carta di credito, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'i.v.a. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali, rientrino nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili, prevedibili ovvero opzionali; b) nonchè se il disposto dell'art. 23, par. 1, quarta frase, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che con il termine opzionale si intende ciò che possa essere evitato dalla maggioranza dei consumatori (1).

 

(1) Ha premesso la Sezione che oggetto di contestazione, che ha dato luogo alla comminazione, ad una compagnia aerea, di sanzione pecuniaria per pratiche commerciali scorrette sono le seguenti voci di prezzo: gli oneri di web check-in, di “tariffa amministrativa” per acquisto con carta di credito, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'i.v.a. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali.

La Sezione ha quindi sottoposto al Giudice europeo le seguenti questioni.

Per un verso, se il disposto dell'art. 23, par. 1, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che tali voci (gli oneri di web check-in, di “tariffa amministrativa” per acquisto con carta di credito - diversa da quella prestabilita -, gravanti sul prezzo dei biglietti stessi, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'i.v.a. alle tariffe ed ai supplementi facoltativi per i voli nazionali) rientrino nella categoria dei supplementi di prezzo inevitabili, prevedibili ovvero opzionali.

Per un altro verso, se il disposto dell'art. 23, par. 1, quarta frase, del regolamento n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che con il termine opzionale si intende ciò che possa essere evitato dalla maggioranza dei consumatori.

Su tali questioni la Sezione ritiene che, allo stato, l’interpretazione e conseguente applicazione della disciplina in questione fatta propria dall’Autorità – e condivisa in parte qua dal Giudice di prime cure - parrebbe coerente alla lettera ed allo spirito della norma comunitaria.

Ciò, sia in generale, con riferimento a tutte le possibili voci di spesa per l’utente, in quanto il prezzo chiesto al consumatore deve essere chiaro fin dall’inizio ed unico nella relativa determinazione anteriore alla fase di effettivo pagamento; in quest’ultimo momento l’utente deve essere pienamente consapevole degli oneri richiesti. Sia nella specie, con riferimento alle singole voci oggetto di contestazione.

A sostegno di tale opzione ermeneutica, a titolo esemplificativo, in merito all’illegittimità del sovraprezzo per l‘uso della carte di credito la giurisprudenza nazionale ha già avuto modo di richiamare la disciplina di cui alla Direttiva 2007/64/CE (servizi di pagamento nel mercato interno), recepita dal d.lgs. n. 11 del 2010, che ha introdotto il c.d. divieto di payment card surcharge in base al quale il beneficiario non può applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento. Questo divieto è ribadito dagli artt. 21, comma 4 bis (pratiche scorrette) e 62 del c.d. codice consumo cit..

In termini più ampi, nell'ambito di un sistema di prenotazione elettronico, il prezzo finale da pagare deve essere indicato già alla prima esposizione dei prezzi relativi a servizi aerei.

Al riguardo la Sezione ha richiamato anche quanto già espresso dalla giurisprudenza europea, a partire dal principio per cui, ai fini dell'interpretazione di una disposizione di diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (cfr. ad es. sentenza del 19 luglio 2012, ebookers.com Deutschland, C-112/11, EU:C:2012:487, punto 12 e giurisprudenza ivi citata).

In relazione al tenore dell'art. 23, par. 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008, la stessa Corte (cfr. sentenza 6 luglio 2017, causa 290\16) ha evidenziato che l'obbligo di precisare quantomeno la tariffa passeggeri nonché le tasse, i diritti aeroportuali e gli altri diritti, tasse o supplementi qualora tali elementi siano aggiunti alla tariffa passeggeri, si aggiunge all'obbligo, risultante dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, di detto regolamento, di indicare il prezzo finale (v. anche la sentenza 15 gennaio 2015, Air Berlin, C-573/13, punto 44). Pertanto, un vettore aereo che si limitasse a menzionare il prezzo finale non soddisferebbe le prescrizioni dell'art. 23, par. 1, terzo periodo, di detto regolamento, dato che esse impongono di indicare gli importi dei diversi elementi costitutivi di tale prezzo.

Secondo tale giurisprudenza, le diverse voci costitutive del prezzo finale da pagare, di cui all'art. 23, par. 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008, devono sempre essere rese note al cliente nella misura degli importi che esse rappresentano in tale prezzo finale. Tale interpretazione sarebbe confermata dagli obiettivi perseguiti dalla normativa in esame.

In tale ottica, infatti, l'art. 23, par. 1, del regolamento n. 1008/2008 è inteso a garantire, segnatamente, l'informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei in partenza da un aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro e contribuisce, pertanto, a garantire la tutela del cliente che fa ricorso a tali servizi. A tale proposito, esso prevede obblighi di informazione e di trasparenza per quanto riguarda, in particolare, le condizioni applicabili alle tariffe dei passeggeri, il prezzo finale da pagare, le tariffe aeree passeggeri e gli elementi di prezzo inevitabili e prevedibili che si aggiungono ad esso, nonché i supplementi opzionali di prezzo relativi a servizi che completano lo stesso servizio aereo (v. sentenza del 18 settembre 2014, Vueling Airlines, C-487/12, EU.C.2014.2232, punto 32).

Pertanto, l'obiettivo di informazione e di trasparenza dei prezzi non sarebbe conseguito se l'art. 23, par. 1, terzo periodo, del regolamento n. 1008/2008 dovesse essere interpretato nel senso che esso offre ai vettori aerei la scelta tra includere le tasse, i diritti aeroportuali, gli altri diritti, tasse o supplementi nella tariffa aerea passeggeri oppure indicare separatamente tali voci. In definitiva, ciò che ne deriva è il seguente principio, condiviso dal Collegio: all'acquisto di un biglietto, il cliente deve pagare un prezzo definitivo e non provvisorio.

Peraltro, a fronte di tali indicazioni di principio, la stessa giurisprudenza ha concluso nel senso che la norma in esame vada interpretata nel senso che, nel pubblicare le loro tariffe passeggeri, i vettori aerei devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti per le tasse, i diritti aeroportuali nonché gli altri diritti, tasse e supplementi di cui all'art. 23, par. 1, terzo periodo, lett. da b) a d), di detto regolamento, e non possono, pertanto, includere, nemmeno parzialmente, tali elementi nella tariffa passeggeri, di cui all'art. 23, par. 1, terzo periodo, lettera a), del regolamento stesso.

In tale contesto, assume rilievo determinante qualificare, ai sensi della norma europea in questione, i costi in contestazione. In proposito, per un verso il webcheck-in e l’I.V.A. sono stati qualificati, dall’Autorità e dalla sentenza appellata, come costi non facoltativi, che solo a seguito della procedura dell’Antitrust sono stati adeguatamente evidenziati nella fase iniziale della procedura di acquisto; per un altro verso la terza voce costituisce un supplemento che viene automaticamente aggiunto al prezzo totale nella misura in cui il passeggero, al termine della procedura, scelga una modalità di pagamento diversa dalla specifica carta di credito prepagate prescelta dalla stessa compagnia aerea.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

TRASPORTO marittimo e aereo, noleggio e locazione di nave e di aeromobile

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri