Alla Corte di giustizia i criteri per la determinazione del rimborso ai gestori del servizio di distribuzione del gas naturale, le cui concessioni sono cessate in via anticipata ex lege

Alla Corte di giustizia i criteri per la determinazione del rimborso ai gestori del servizio di distribuzione del gas naturale, le cui concessioni sono cessate in via anticipata ex lege


Energia elettrica – Gas naturale - Concessionari servizio di distribuzione  - Concessioni cessate in via anticipata ex lege – Valore del rimborso – Retroattività - Rimessione Corte di giustizia UE.

      E’ rimessa alla Corte di giustizia UE di fornire la corretta interpretazione dei principi e delle norme europee al fine di stabilire se essi consentono una applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell’entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari del servizio di distribuzione del gas naturale con incidenza su pregressi rapporti negoziali ovvero se tale applicazione sia giustificata, anche alla luce del principio di proporzionalità, dall’esigenza di tutelare altri interessi pubblici, di rilevanza europea, afferenti all’esigenza di consentire una migliore tutela dell’assetto concorrenziale del mercato di riferimento unitamente alla maggiore protezione degli utenti del servizio che potrebbero subire, indirettamente, gli effetti di una eventuale maggiorazione delle somme spettanti agli ex concessionari (1).

 

(1) La questione era stata già rimessa dalla sez. VI con ord. 5 dicembre 2017, n. 5736.

Ha ricordato la Sezione che nell’impianto regolatorio iniziale, costituito dall’art. 15, d.lgs. n. 164 del 2000 e dal d.m. n. 226 del 2011, nelle rispettive versioni originarie, i criteri di determinazione dei rimborsi erano determinati avendo riguardo ai criteri che le parti avevano contrattualmente sancito, e in mancanza di essi, dai criteri di cui al r.d. n. 2578 del 1925.

Le successive disposizione di legge (d.l. nn. 69 e 145 n. 145 del 2013 e d.l. n. 91 del 2014) nonché i relativi atti di attuazione (decreti ministeriali n. 74951 del 2014 e n. 106 del 2015) hanno inciso su entrambi i profili sono riportati. In particolare: i) con riferimento ai criteri convenzionali essi operano se sono stati stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e abbiamo un determinato contenuto in relazione ad alcuni elementi metodologici; ii) con riferimento ai criteri suppletivi legali, si è sostituito il riferimento a quelli contenuti nel r.d. n. 2578 del 1925 con quelli contenuti nelle linee guida.
 


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

ENERGIA elettrica ed energia in genere

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri