Alla Corte costituzionale la possibilità del presidente della Regione Siciliana di potere decidere il ricorso straordinario difformemente dal parere reso dal C.g.a. in sede consultiva

Alla Corte costituzionale la possibilità del presidente della Regione Siciliana di potere decidere il ricorso straordinario difformemente dal parere reso dal C.g.a. in sede consultiva


Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana - Decisione – Difforme del presidente della Regione Siciliana - Art. 9 comma 5, d.lgs. n. 373 del 2003 – Possibilità – Violazione artt. 3, 11, 24, 111, 117, comma 1, 136 Cost. – Non manifesta infondatezza. 

          È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 comma 5, d.lgs. n. 373 del 2003 per contrasto con gli artt. 3, 11, 24, 111, 117, comma 1, 136 Cost., nella parte in cui prevede che consente al presidente della Regione Siciliana di potere decidere il ricorso straordinario difformemente dal parere reso dal C.g.a. in sede consultiva, a differenza di ciò che oggi avviene quanto al ricorso straordinario al presidente della Repubblica, con riferimento al quale l'art. 69, l. n. 69 del 2009 ha abrogato la possibilità per il Consiglio dei ministri di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato (1). 

 

(1) Nell'ordinanza il Cgars ha disatteso la tesi in passato affermata dalla Corte secondo cui la disposizione sarebbe stata tacitamente abrogata dalla l. n. 69 del 2009, in quanto quest'ultima  è fonte di rango inferiore rispetto alle norme di attuazione dello statuto siciliano. Inoltre ha giudicato rilevante e non manifestamente infondato il sospetto di incostituzionalità della citata disposizione attuativa dello Statuto siciliano, rispetto al principio di eguaglianza che riconosce a tutti i cittadini della 

Repubblica il diritto di valersi di rimedi giustiziali di analoga consistenza e spessore. 


Anno di pubblicazione:

2022

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri