Alla Corte costituzionale la norma che subordina la proposizione delle azioni civili nei confronti dei commissari straordinari alla previa autorizzazione della Banca d’Italia

Alla Corte costituzionale la norma che subordina la proposizione delle azioni civili nei confronti dei commissari straordinari alla previa autorizzazione della Banca d’Italia


Istituti di credito -  Commissari straordinari – Azioni civili -  Autorizzazione Banca d’Italia – Art. 72, comma 9, d.lgs. n. 385 del 1991 – Violazione artt. 3, 24, 28, 47, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 9, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, nella parte in cui subordina la proposizione delle azioni civili nei confronti dei commissari straordinari alla previa autorizzazione della Banca d’Italia, per contrasto con gli artt. 3, 24, 28, 47, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con l.  4 agosto 1955, n. 848, nonché per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost. (1).

(1) Ha  premesso la Sezione che il diritto dell'Unione europea proprio con riferimento al settore bancario, in esito ad un radicale processo evolutivo, ha realizzato una vera e propria unione bancaria, caratterizzata da una vigilanza pienamente integrata a livello euronitario, focalizzata sulle garanzie a tutela del sistema nel suo complesso e delle situazioni giuridiche soggettive di tutti i soggetti coinvolti. Ricorre pertanto il presupposto di applicabilità anche della CDFUE costituito dall'essere la fattispecie dedotta in giudizio disciplinata dal diritto europeo - in quanto inerente ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione - e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto (vedi art. 51, comma 1, CDFUE; cfr. Corte cost. 11 marzo 2011, n. 80, p. 5.5, ove i richiami a CGUE 5/10/2010, J.McB., C400/10 e a CGUE 12/11/2010, Krasimir, C-399/10).

L'art. 47, comma 1, della CDFUE dispone: " Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo." La lettera di tale disposizione, quindi, non si limita ad enucleare un principio ma attribuisce un diritto, con conseguente astratta suscettibilità di applicazione diretta e immediata negli ordinamenti nazionali dei paesi membri dell'Unione europea.

Anche con riferimento a tale previsione, pertanto, emergono i dubbi di conformità del disposto dell’art. 72, comma 9 del t.u.b. per le ragioni già esplicitate nei capi che precedono.

Deve, quindi, ritenersi ricorrere nella specie una ipotesi di c.d. doppia pregiudizialità, in quanto la disposizione contenuta nell'art. 72, comma 9 del t.u.b. dà luogo sia a questioni di legittimità costituzionale sia, simultaneamente, a questioni di compatibilità con il diritto dell'Unione.

Ciò posto, la Sezione ha osservato che, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 269 del 2017 e n. 20 del 2019), in tali casi, fatto salvo il ricorso al rinvio pregiudiziale per le questioni di interpretazione o di invalidità del diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, “va preservata l’opportunità di un intervento con effetti erga omnes” della Corte Costituzionale, “in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di legittimità costituzionale a fondamento dell’architettura costituzionale (art. 134 Cost.), precisando che, in tali fattispecie, la Corte costituzionale giudicherà alla luce dei parametri costituzionali interni, ed eventualmente anche di quelli europei (ex artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), comunque secondo l’ordine che di volta in volta risulti maggiormente appropriato”.

La Sezione ha quindi ritenuto, in adesione alla prospettiva delineata dalla Corte Costituzionale di risolvere la segnalata doppia pregiudizialità privilegiando, in prima battuta, l'incidente di costituzionalità e di sottoporre al vaglio della Corte costituzionale anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 9, con riferimento agli artt. 11 e 117 Cost..


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

BANCA, credito e risparmio

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri