Alla Corte costituzionale la legge Siciliana che obbliga Comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle Ipab soppresse autoritativamente dalla Regione

Alla Corte costituzionale la legge Siciliana che obbliga Comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle Ipab soppresse autoritativamente dalla Regione


Enti locali – Comuni – Regione Sicilia – Obbligo dei Comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle Ipab soppresse autoritativamente dalla regione – Art. 34, l. reg. Sicilia n. 22 del 1986 – Violazione artt. 117, lett. ‘e’, e 119, commi 1, 2, 5, 6 e 7 Cost. e 15, comma 2, dello Statuto regionale siciliano - Rilevanza e non manifesta infondatezza.

     E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, l. reg. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, per contrasto con gli artt. 117, lett. ‘e’, e 119, commi 1, 2, 5, 6 e 7 Cost., nonché con l’art. 15, comma 2, dello Statuto regionale siciliano, unitamente o separatamente considerati, nella parte in cui obbliga i Comuni ad assorbire il patrimonio ed il personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soppresse autoritativamente dall’Amministrazione regionale, e ciò anche in deroga alle norme sul contenimento della spesa pubblica (comprese quelle che introducono divieti di assunzioni o limitazioni alle assunzioni di personale) e sull’equilibrio dei bilanci pubblici (non ostante tali norme siano espressione del principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica) (1).

 

(1) Ha ricordato il Cga che l’art. 34, l. reg. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, ha attribuito alla Regione il potere di accertare se le Ipab non siano più in grado di funzionare autonomamente (nemmeno a seguito di processi di fusione o di riconversione), nonché di decidere se debbano essere soppresse; decisione dalla quale consegue automaticamente sia la devoluzione dei beni patrimoniali che il trasferimento del personale della soppressa istituzione al Comune territorialmente competente.

Ha aggiunto il giudice di appello che nel nostro Ordinamento vige il principio di autonomia finanziaria dei Comuni, espressamente declinato sia dall’art. 119 Cost., che dai singoli Statuti delle Regioni speciali; e, con specifico riferimento alla Regione siciliana, dall’art. 15, comma 2, del suo Statuto. Corollario (logico, prim’ancora che giuridico) di tale principio è quello secondo cui ad ogni trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato trasferimento (o un’attribuzione) di risorse economico-finanziarie per farvi fronte; principio che vale, all’evidenza, anche per il caso di trasferimento di complessi patrimoniali che determinino oneri (quali spese di manutenzione, restauro etc.) forieri di perdite economiche, nonché - ovviamente - per il caso di trasferimento di personale.

Tale “principio di correlazione fra funzioni e risorse” (così ormai correntemente definito in teoria generale) è desumibile - oltre che dalla logica giuridica (e dunque dal “principio di ragionevolezza” al quale la Corte costituzionale attribuisce, da sempre, valore fondamentale) - dall’intero assetto del Titolo V della Carta costituzionale; e, in particolare, dai commi 1, 5 e 6 dell’art. 119 Cost., disposizioni costituzionali che nella misura in cui (e nelle parti nelle quali) mirano a garantire uno standard minimo di tutela in favore degli Enti locali - e dunque un valore costituzionale di base - sono ad essi comunque applicabili (e da essi invocabili) a prescindere da ogni delimitazione territoriale (il che risponde al criterio metodologico secondo cui agli enti locali ubicati nelle Regioni a statuto speciale non può essere riconosciuta una autonomia finanziaria inferiore rispetto a quella devoluta agli enti ubicati nelle Regioni a statuto ordinario).

Proprio occupandosi della questione del “trasferimento di funzioni senza risorse”, la Corte Costituzionale (n. 145 del 2008; n. 29 del 2004; n. 138 del 1999 e n. 222 del 1994)  ha affermato che le norme di legge che consentono operazioni istituzionali di tal fatta sono da considerare costituzionalmente illegittime - in quanto lesive del “principio di correlazione fra funzioni e risorse”, nonché del “principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica” e del “principio dell’equilibrio dei bilanci pubblici” declinati dagli artt. 117, lettera ‘e’ e 119 commi 1, 7 e 8 Cost. (n. 52 del 2010, nn. 139 e 237 del 2009, e n. 417 del 2005; n. 217 del 2012 e nn. 82, 176, 238, 239, 263, 272 e 273 del 2015) - quando determinano i seguenti due effetti:  a) un’alterazione del “rapporto tra complessivi bisogni regionali e insieme dei mezzi finanziari per farvi fronte”; b) ed una variazione del rapporto entrate/spese foriero di un “grave squilibrio” nel bilancio.

Nella fattispecie disciplinata dall’art. 34 della l.r. n. 22 del 1986 ciò si verifica (o comunque ben può verificarsi) ogniqualvolta il numero dei dipendenti in transito dalla soppressa Ipab  verso il Comune obbligato ad assumerli e/o le spese di manutenzione dei beni patrimoniali ceduti, determinino spese impreviste (non esistendo capitoli di bilancio sui quali farle gravare) e/o che non possano trovare adeguata copertura in bilancio (se non facendo ricorso ad indebitamenti o a strumenti straordinari).


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

COMUNE e provincia

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri