Alla Corte costituzionale la legge Gelmini sulla valutazione dei ricercatori a tempo pieno per la chiamata a professore associato o ordinario

Alla Corte costituzionale la legge Gelmini sulla valutazione dei ricercatori a tempo pieno per la chiamata a professore associato o ordinario


Università degli studi - Professore ordinario e associato - Chiamata - Valutazione ricercatori a tempo indeterminato  - Art. 24, comma 6, l. n. 240 del 2010 - Violazione artt. 3 e 10 Cost. - Rilevante e non manifestamente infondato.

          E' rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 6, l. n. 240 del 2010 nella parte in cui prevede che la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato per la chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia sia discrezionale («può» essere utilizzata anziché «è» utilizzata) e con termine ultimo del 31 dicembre 2019 (1).

 

(1) Il Tar dubita della non conformità ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 dell’art. 24, comma 6, della legge Gelmini (n. 240 del 2010) nella parte in cui prevede la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato sia discrezionale e con termine ultimo del 31 dicembre 2019.

È necessario a tale fine sinteticamente rammentare la riforma Gelimini in punto di selezione del personale docente, il cui fine è elevare la concorrenza e il merito nelle università e nello specifico garantire standard per il reclutamento e la valutazione dei docenti.

La riforma, anzitutto prevede due uniche posizioni accademiche di ruolo, quella di professore associato di prima e seconda fascia, selezionati con duplice passaggio: il conseguimento di una idoneità o abilitazione, valida per un periodo di tempo limitato ed efficace rispetto a qualsiasi università italiana (cfr. art. 16), cui segue la fase della scelta, attraverso la chiamata dell’idoneo/abilitato da parte della singola Università.

È impedito per il futuro alle Università bandire posti di ricercatore «a tempo indeterminato» di cui all’art. 1, d.P.R. n. 382 del 1980 (art. 29, comma 1), ruolo già messo ad esaurimento dalla riforma Moratti (Legge 230 del 2005).

La legge del 2010 prevede, altresì, le nuove figure dei «ricercatori a tempo determinato» (Art. 24), con compiti di ricerca e di didattica, titolari di contratto di lavoro subordinato con l’Università, di due tipologie (a e b).

I contratti di tipo a) corrispondono a posizioni “post-dottorali” delle quali non è prevista in alcun modo la trasformazione in contratti permanenti. La durata massima di questi contratti è di cinque anni, tre anni con un possibile rinnovo di due anni.

I contratti di tipo b) possono essere stipulati solo con chi ha usufruito per almeno tre anni di contratti di tipo a), ovvero, sempre per almeno tre anni, di assegni di ricerca o borse postdottorali  in Italia o di analoghe posizioni all’estero. Essi hanno durata triennale, ma i ricercatori titolari sono destinati a progredire nel ruolo dei professori associati ove abbiano conseguito la abilitazione scientifica nazionale e siano valutatati positivamente dall’Università ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, in relazione alla attività scientifica e didattica svolta.

Come si diceva la norma prevede come obbligatoria per l’Ateneo alla scadenza del triennio la valutazione con correlativo diritto per il ricercatore ad esservi sottoposto (art. 24, comma 5).

Tale valutazione è estesa per i ricercatori “vecchio tipo” che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica dal comma 6 dell’art. 24, ma sino al 31 dicembre del 2019 a discrezione dell’Università.

La descritta procedura di chiamata riservata, dunque, agli interni, già in servizio presso l’Università che vi procede, è poi alternativa (art. 18), come ricordava l’Unical, a procedura aperta alla partecipazione degli “studiosi in possesso dell’abilitazione per il settore concorsuale”, anche se siano in servizio presso un’Università diversa da quella che procede alla chiamata o anche se non prestino affatto servizio presso alcuna Università.

A differenza della chiamata diretta con valutazione individuale, la procedura di chiamata pubblica si caratterizza per valutazione comparativa delle candidature.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

UNIVERSITÀ, PROFESSORE ordinario e associato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri