Alla Corte costituzionale il carattere ostativo del reato di cui all’art. 474 cod. pen. in tema di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno

Alla Corte costituzionale il carattere ostativo del reato di cui all’art. 474 cod. pen. in tema di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno


Straniero – permesso di soggiorno – reato ex art. 474 c.p. – ostativo – automaticità – rimessione alla Corte costituzionale

     Vanno rimesse alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e dell’art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per contrasto con agli artt. 3, 117 primo comma Cost. in riferimento all’art. 8 Cedu nella parte in cui prevede che il reato di cui all’art. 474 c.p., rubricato “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, sia automaticamente ostativo al rilascio ovvero al rinnovo del titolo di soggiorno (1)

​​​​​​​(1) Il Collegio ravvisa nel meccanismo automatico previsto dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, testo unico immigrazione, con particolare riguardo all’inserimento dell’art. 474 c.p. nel novero dei reati ostativi, una violazione della Convenzione edu. L’automatismo, per le ragioni che precedono, non permette il necessario bilanciamento tra la condotta penalmente rilevante – che, si ribadisce, non presidia più correttamente il bene della sicurezza pubblica – e tutte quelle circostanze che attengono alla vita privata per come tutelata dall’art. 8 Cedu e interpretata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In ipotesi di reati non gravi, quale quello di cui all’art. 474 c.p., escludere la valutazione dell’amministrazione rappresenta, a parere del Collegio, un vulnus di tutela non superabile in via interpretativa.


Anno di pubblicazione:

2022

Materia:

STRANIERO, PERMESSO di soggiorno

STRANIERO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri