Alla Consulta il regime dell’inconferibilità degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico

Alla Consulta il regime dell’inconferibilità degli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico


Enti pubblici - Società pubblica – Amministratori – conferibilità incarichi

 

Il T.a.r. per il Lazio, con le ordinanze “gemelle” nn. 1415, 1468, 1469 e 1470 del 2023, ha rimesso alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale:

- degli artt. 1, comma 2, lett. f) e 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39 del 2013, nella parte in cui prevedono l’inconferibilità degli «incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione» a coloro che nell’anno antecedente sono stati «presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione» e assimilano, quindi, tali ultimi soggetti a coloro che sono stati componenti di organi di indirizzo politico ai sensi dell’art. 1, comma 50, lett. c, l. n. 190 del 2012, per violazione degli artt. 3, 4, 5, 51, 76, 97, 114 e 118 Cost.;

- dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2013 nella parte in cui non limita l’ipotesi di inconferibilità per «coloro che … nell’anno precedente … siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione» ai soli casi in cui l’ente locale controllante della società di provenienza abbia popolazione superiore a 15.000 abitanti (ovvero, in altri termini, nella parte in cui non prevede per tale incarico di provenienza la stessa soglia di rilevanza in termini di popolazione prevista dalla stessa disposizione sia per gli incarichi di provenienza cd. “politici”, sia in relazione agli enti di destinazione), per violazione degli artt. 3, 4, 5, 51, 97, 114 e 118 Cost.. (1)

 

(1) Con le ordinanze gemelle 26 gennaio 2023, n. 1415 e 27 gennaio 2023, nn. 1468, 1469 e 1470, il T.a.r. per il Lazio, sez. I-quater, ha rimesso alla Corte costituzionale alcune questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 39 del 2013 in materia di inconferibilità degli incarichi.

Le quattro ordinanze sono state rese nell’ambito di altrettanti giudizi promossi da alcune società pubbliche e da un manager che ricopriva incarichi di amministratore presso le stesse avverso la delibera ANAC 3 marzo 2021, n. 207, con cui la predetta Autorità, pur evidenziando essa stessa la sussistenza di alcuni profili di irragionevolezza dell’art. 7, comma 2, d.lgs. 39/2013 (nella parte applicabile al caso), ha dichiarato l’inconferibilità di alcuni incarichi di amministratore delegato in società in controllo pubblico in capo al predetto manager, in ragione del fatto che lo stesso aveva ricoperto nell’anno precedente analoghi incarichi di amministratore in altre società controllate da enti locali con meno di 15.000 abitanti.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

AMMINISTRAZIONE dello Stato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri