All'Adunanza plenaria la natura del procedimento di verifica del rispetto della quota d’obbligo di energia rinnovabile per gli impianti di energia non rinnovabile

All'Adunanza plenaria la natura del procedimento di verifica del rispetto della quota d’obbligo di energia rinnovabile per gli impianti di energia non rinnovabile


Energia elettrica - Fonti non rinnovabili – Quota d’obbligo di energia rinnovabile – Rispetto – Procedimento di verifica – Natura –  Rimessione all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

 

          E’ rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se il procedimento di verifica in ordine al rispetto della quota d’obbligo di energia rinnovabile, regolato dai d.m. 11 novembre 1999 e 24 ottobre 2005 e attribuito al GSE sulla base della previsione legislativa (art. 11, comma 5), che demanda a direttive dell’autorità di governo l’attuazione della quota d’obbligo, configuri: a) l’esplicarsi di un potere amministrativo che si conclude con un provvedimento autoritativo di accertamento in ordine all’avvenuto rispetto o meno della quota d’obbligo, in ragione della finalità perseguita dalla disciplina in argomento, di tutelare l’interesse pubblico al corretto adempimento dell’obbligo derivante dall’art. 11, d.lgs. n. 79 del 99, preordinato al perseguimento di preminenti interessi pubblici anche di portata sovranazionale, in considerazione degli obiettivi europei e internazionali in materia produzione energetica da fonti rinnovabili; con conseguente posizione di interesse legittimo in capo ai destinatari e assoggettamento alle regole delle azioni impugnatorie-annullatorie degli atti amministrativi e ai rispettivi termini di decadenza; b) l’esplicarsi di una procedura di controllo, affidata al GSE dai d.m., in ordine al rispetto di un obbligo previsto dalla legge con la finalità pubblicistica di favorire la diffusione di energia da fonti non rinnovabili; obbligo delimitato dalla legge nel suo contenuto, posto che si individua (art. 11, comma 2), mediante esclusioni (della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni entro certi limiti, dell’energia prodotta da impianti di gassificazione a certe condizioni) la base di calcolo dell’energia da fonti non rinnovabili prodotta o importata ai fini della quota d’obbligo di energia da fonti rinnovabili; procedura che, a partire dall’autocertificazione e dai dati sugli impianti in possesso, si svolge, a cura del GSE, con cadenza annuale e valenza ricognitiva di natura tecnica in applicazione dei limiti legislativi vincolanti, si conclude con una accertamento, con la finalità di assicurare il rispetto dell’obbligo imposto e delimitato dalla legge e segnalarne l’inosservanza per le sanzioni previste; con la conseguenza che l’accertamento in ordine al rispetto o meno dell’obbligo ex lege di diritto pubblico opera sul piano paritetico del rapporto obbligatorio ed ogni contestazione dello stesso è soggetto al termine di prescrizione decennale (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione che il quesito di diritto rilevante nella causa in esame non è stato mai affrontato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

ENERGIA elettrica ed energia in genere

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri