Orario di deposito delle memorie per l’udienza in regime di PAT - Costi della sicurezza

Orario di deposito delle memorie per l’udienza in regime di PAT - Costi della sicurezza


Processo amministrativo – Depositi – Orario - Ore 12 dell’ultimo giorno utile – Ambito di operatività. 

Contratti della Pubblica amministrazione – Offerta – Oneri di sicurezza – Omessa indicazione separata – Conseguenza – Art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 - Non comporta l’esclusione. 

 

        L’art. 4 dell’allegato 2 delle disposizioni di attuazione del c.p.a. - nella parte in cui dispone che “è assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno consentito” e, dall’altro, che “Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo” – deve intendersi nel senso che il primo termine delle ore 24.00 si riferisce a tutti quegli atti di parte che non sono depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data, mentre il secondo agli atti depositati in funzione di un’udienza, camerale o pubblica, già stabilita, per i quali la garanzia dei termini a difesa ha suggerito al legislatore di anticipare il deposito (1).  

        La mancata indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale (cc.dd. oneri interni) nell’offerta economica, ora codificato dall’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non comporta l’automatica esclusione dell’impresa concorrente; all’esclusione si potrà procedere solamente all’esito del contraddittorio con il concorrente, qualora l’offerta non si dimostri “capiente”, ossia effettivamente idonea a far fronte ai costi minimi imposti dagli obblighi per la sicurezza sul lavoro (2).

 

(1) V. Cons. St., sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136 

Ha chiarito il C.g.a. che la conservazione del termine delle ore 12.00 appare quanto mai opportuna al cospetto dei riti accelerati di cui all’art. 119 c.p.a. dove, come noto, i termini processuali sono dimidiati, e del tutto necessaria per i riti camerali, a cominciare dagli affari cautelari.

Per essi, il termine di produzione delle memorie e dei documenti è sino a due giorni liberi prima della camera di consiglio, che diventano nei riti speciali (ad esempio in materia di contratti pubblici) un solo giorno. Sicché è irrinunciabile – se non si vuole ledere il diritto di difesa, come anche i canoni salienti del giusto processo - che quell’unico giorno sia almeno il più pieno possibile, concedendo al giudicante un tempo minimo per conoscere (degli ultimi atti) della causa e poter quindi deliberare nel rispetto della piena collegialità.

  

(2) V. Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2554 

Ha ricordato il C.g.a. che sulle conseguenze derivanti (nella sistematica del nuovo Codice) dalla mancata, distinta, indicazione degli oneri per la sicurezza nell’offerta l’orientamento della giurisprudenza non è affatto unanime.

Un primo orientamento valorizza il testuale richiamo di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in ciò leggendovi la conferma che l’indicazione degli oneri costituisce un elemento essenziale dell’offerta, nonché la previsione di cui all’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016 da cui ricava a contrario, quale conseguenza per l’omessa indicazione degli oneri, una regola di esclusione dalla gara in termini di automatismo, senza che occorra quindi alcun contraddittorio procedimentale con l’autore dell’offerta.

Il secondo orientamento fa leva essenzialmente sulla (disciplina e sulla) giurisprudenza della Corte di Giustizia, in particolare sulle pronunce 2 giugno 2016 in C- 27/15 e 10.11.2016, in C- 140/2016, e sul ricordato precedente della Adunanza Plenaria n. 19 del 2016, ispirato ad una visione e ad una soluzione sostanzialista del problema.

Il C.g.a. aderisce al secondo orientamento innanzitutto perché testualmente il Codice non commina alcun effetto espulsivo per l’inadempimento di tale obbligo.

In secondo luogo occorre valorizzare la finalità di questo obbligo di legge, che è in funzione della verifica della congruità dell’offerta economica, fase per la quale, ove si dubiti di tale serietà, è previsto, in primo luogo dal diritto euro-unitario, un vero e proprio subprocedimento, da svolgersi in contraddittorio con l’offerente.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

CONTRATTI pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione, REQUISITI di partecipazione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri