Accesso alla garanzia per finanziamenti, per far fronte alla crisi economica conseguente all’emergenza Covid-19, da parte delle banche ad imprese facenti parte di un gruppo la cui controllante ha sede all’estero

Accesso alla garanzia per finanziamenti, per far fronte alla crisi economica conseguente all’emergenza Covid-19, da parte delle banche ad imprese facenti parte di un gruppo la cui controllante ha sede all’estero


Covid-19 – Aiuti economici – Accesso alla garanzia per finanziamenti dalle banche - Imprese facenti parte di un gruppo la cui controllante ha sede all’estero - Modalità operative - Non vanno sospesa.

 

           Non devono essere sospese in via monocratica, come richiesto dalla Associazione italiana di consumatori iscritta nell’elenco delle associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 del d.lgs. n. 206 del 2005 – mancando i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56, comma 1, c.p.a. - le modalità operative, attuative dell’art. 1, d.l. 8 aprile 2020 n. 23, concordate tra da SACE S.p.A. e ABI – Associazione Bancaria Italiana - per l’accesso, fino al 31 dicembre 2020, alla garanzia per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese colpite dall’epidemia Covid-19, da parte di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, rese note con Circolare Abi del 21 aprile 2020 (Prot. UCR 000766), nella parte in cui non esclude dall’accesso al prestito garantito le imprese facenti parte di un gruppo la cui controllante ha sede all’estero, e più in particolare le imprese sottoposte a Direzione e coordinamento, ex art. 2497 c.c., da parte di capogruppo avente sede all’estero.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

SANITÀ pubblica e sanitari, COVID, Aiuti economici

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri