Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali

Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali


Università degli studi – Professore ordinario e associato – Abilitazione - Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali

- Necessità.

 

        Ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario, del titolo declinato al n. 3 dell’All. A al d.m. n. 120 del 2016, ovverosia la “direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale”, elemento imprescindibile è la dimensione non circoscritta al livello meramente locale del gruppo stesso, recte, della collaborazione ad esso, ma estesa ad una cornice partecipativa quanto meno nazionale, nel che si sostanzia la locuzione normativa di “collaborazioni a livello nazionale o internazionale” (1).

    (1)  Ad avviso del Tar la ratio sottesa a tale disposizione va individuata nel premiare e riconoscere quale tiolo – si noti, di rilevante effetto, occorrendo solo tre titoli tra gli otto presi in considerazione dall’art. 5, d.m. n. 120 del 2016 – la partecipazione ad un gruppo di ricerca che si avvalga dell’apporto di professori o esperti provenienti non da un Ateneo soltanto locale, ancorché di rilievo quale l’Università “La Sapienza” di Roma, ma da Atenei situati in un ambito almeno nazionale e quindi localizzati in Regioni diverse. 

Il legislatore vuole che il candidato abbia diretto o quanto meno abbia partecipato a gruppi di ricerca di respiro non locale ma quanto meno nazionale, presupponendo intuitivamente la normativa in analisi che un simile gruppo, composto da esperti promananti da Università distanti tra loro, genera maggiore e più spiccata qualificazione accademica, derivante dall’apporto in seno al gruppo, di esperienze di studio e di insegnamento che si giovano anche della diversa provenienza territoriale.

Si consideri altresì che la declaratoria del titolo in analisi è la medesima valevole anche per la procedura abilitativa per la prima fascia, per la quale occorre acclarare anche il respiro internazionale del profilo dell’aspirante professore ordinario a termini dell’art. 3, comma 2, lett. b), d.m. n. 120 del 2016. Stante dunque la utilizzabilità del titolo di cui a al punto 3 dell’Allegato a all’attenzione, anche per le procedure idoneative di prima fascia, emerge con maggiore evidenza la necessità che il gruppo di studio costituente l’oggetto di tale titolo abbia una dimensione quanto meno nazionale e non meramente locale.

Né l’essere stato tale gruppo organizzato “da un importante Ateneo italiano (Università La Sapienza di Roma) non solo per il numero di iscritti ma anche per il prestigio di chi vi insegna”, essendo l’invocato prestigio dell’Ateneo, elemento del tutto ignorato e non preso in considerazione dalla norma di cui al numero 3 dell’All. A al d.m. n. 120 del 2016 recante la definizione normativa del titolo della direzione o partecipazione ad un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale.

Risulterebbe oltretutto, in tale ottica, ingiustamente discriminatorio che il legislatore avesse conferito maggiore rilevanza ad Atenei ritenuti di prestigio, rispetto ad altri, non constando alcuna traccia nel prisma normativo di riferimento di una pretesa “classificazione” degli Atenei della Repubblica in Atenei prestigiosi e altri meno prestigiosi, se non in discutibili ed assai opinabili distinzioni giornalistiche o pubblicistiche di settore; la qualità di un docente universitario apprezzandosi ed emergendo in sé, sulla scorta dell’assiduità, dei contenuti e della qualità della ricerca scientifica e parallelamente della sua capacità didattica piuttosto che sulla base della appartenenza ad un determinato Ateneo.


Anno di pubblicazione:

2020

Materia:

UNIVERSITÀ, PROFESSORE ordinario e associato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri