News UM n. 48/2024: Spetta al giudice ordinario civile la giurisdizione sull’opposizione alla liquidazione del compenso ai verificatori ausiliari incaricati dal giudice amministrativo

News UM n. 48/2024: Spetta al giudice ordinario civile la giurisdizione sull’opposizione alla liquidazione del compenso ai verificatori ausiliari incaricati dal giudice amministrativo

Premesso che la liquidazione del compenso al verificatore o al consulente tecnico d’ufficio, una volta depositata la relazione, deve essere effettuata dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a. o dell’art. 67, comma 5, c.p.a., essendo rimessa alla sentenza che definisce il giudizio amministrativo solo la regolazione del relativo onere a carico delle parti, ogni contestazione relativa a tale liquidazione, anche se erroneamente contenuta nella sentenza che definisce il giudizio, deve essere proposta davanti al giudice ordinario nella forma propria dell’opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.