Pronunce giurisdizionali, banche dati e oscuramento generalizzato dei dati personali
Pronunce giurisdizionali, banche dati e oscuramento generalizzato dei dati personali
Persona fisica e diritti della personalità – Trattamento dati personali – Pronunce giurisdizionali – Oscuramento generalizzato – Illegittimità
È irragionevole la decisione di anonimizzare tutti i provvedimenti giurisdizionali pubblicati nella banca dati, rendendo impossibile comprendere l’esatta portata della decisione. (1).
Sottolinea la sezione come la diffusione del contenuto integrale delle pronunce giurisdizionali deve avvenire con oscuramento dei dati personali solamente in alcune limitate ipotesi, ossia su richiesta della parte interessata oppure d’ufficio allorquando ciò risulti necessario per tutelare i diritti e la dignità dell’interessato. Pertanto, salvi i casi legalmente tipizzati di divieto di divulgazione dei dati personali, l’autorità giudiziaria procedente deve decidere sull’oscuramento, contemperando le opposte esigenze di tutela della privacy dei soggetti coinvolti da un lato, e di libero accesso alle pronunce giurisdizionali dall’altro.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
PERSONA fisica e diritti della personalità
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri