Sulla soppressione dell’autonomia scolastica degli istituti localizzati nei comuni montani
Sulla soppressione dell’autonomia scolastica degli istituti localizzati nei comuni montani
Istruzione pubblica – Comuni montani – Tutela
La tutela dei comuni montani, che si inserisce nel quadro dei principi espressi dall’art. 44 Cost., è stata riconosciuta dal legislatore nazionale lungo tutto il percorso evolutivo che ha riguardato gli atti di organizzazione del settore scolastico, come confermato anche dall’art. 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha introdotto nel testo dell’art. 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, il comma 5-quater, ove espressamente viene contemplata la “necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche”. (1).
Istruzione pubblica – Piano dimensionamento – Comuni montani – Autonomia istituti scolastici – Soppressione – Istruttoria – Motivazione
Sebbene non sussista una radicale preclusione, in sede di approvazione del piano per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, alla possibilità di procedere alla soppressione dell’autonomia scolastica in relazione ad istituti localizzati nei comuni montani, ciò può avvenire solo all'esito di adeguata istruttoria, con acquisizione di tutti gli elementi di fatto rilevanti, nonché con esplicitazione adeguata dei giustificativi alla base delle scelte adottate. (2).
Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza del T.a.r. per il Molise, ha ritenuto pertanto illegittima l'approvazione da parte del consiglio regionale del Molise dell'emendamento proposto al piano regionale per il dimensionamento ottimale degli edifici scolastici, laddove aveva previsto la soppressione dell’autonomia scolastica, a valere dall'anno scolastico 2024/2025, tra gli altri, dell’istituto Dante Alighieri di Ripalimosani, “con accorpamento dei plessi scolastici alle Autonomie scolastiche insistenti nei comuni viciniori, con modalità tecniche da definirsi a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale (USR)”, ritenendo che dagli atti non risultasse giustificata la scelta di sopprimere l’autonomia scolastica dell’istituto de quo, invece di dar seguito alla scelta prospettata dalla giunta regionale, nel senso di sopprimere l’autonomia scolastica di uno dei quattro istituti comprensivi di Termoli, ovvero di uno dei tre istituti comprensivi di Venafro, ritenendo irrilevante la circostanza, evidenziata dall'appellante, che ad essere incisa non era la presenza in loco dell’istituto bensì solo la sua autonomia sul piano amministrativo e gestionale, avuto riguardo alle conseguenze comunque correlate a tale soppressione, anche in termini della possibile incidenza sulla continuità didattica.
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
ISTRUZIONE pubblica
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri