Art. 105 c.p.a.: revocazione della sentenza dell'appello e regressione del giudizio al primo grado

Art. 105 c.p.a.: revocazione della sentenza dell'appello e regressione del giudizio al primo grado


Giustizia amministrativa Revocazione – Effetto rescindente e rescissorio – Declaratoria inammissibilià ricorso – Erroneità – Scrutinio di merito – Annullamento con rinvio – Sussistenza.

In applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza dell’Adunanza plenaria, 20 novembre 2024, n. 16, nell’ipotesi in cui il Consiglio di Stato accolga il ricorso in sede revocazione ex art. 106 c.p.a. nella sua parte rescindente –  per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto non oggetto di gravame il capo autonomo e autosufficiente della sentenza di primo grado, fondato sul difetto di legittimazione attiva del ricorrente – si impone, con riferimento il all’effetto rescissorio, il rinvio al primo giudice ex art. 105 c.p.a. per avere dichiarato l’erronea inammissibilità del ricorso di primo grado. (1).


(1) Conformi: Quanto alla seconda parte della massima, Cons. Stato, Ad. plen., 20 novembre 2024, n. 16 (oggetto della News UM n. 118 del 17 dicembre 2024).


Anno di pubblicazione:

2025

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, REVOCAZIONE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri