Sul danno da demansionamento del magistrato non reintegrato nelle sue funzioni
Sul danno da demansionamento del magistrato non reintegrato nelle sue funzioni
Ordinamento giudiziario - Magistrati (in genere) - Consiglio superiore della magistratura - Mancato reintegro del magistrato nelle funzioni - Responsabilità - Colpa - Sussistenza.
A fronte della revoca della misura cautelare e del proscioglimento in sede disciplinare, a sua volta determinato dall’esito del giudizio penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione, il magistrato ha diritto di essere reintegrato nelle funzioni semidirettive in precedenza svolte. Il diritto alla reintegrazione nelle funzioni, derivante dall’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, non è sottoposto infatti alle norme ordinarie sul conferimento delle stesse, di cui al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ma solo alla disponibilità del posto, ovvero a uno equivalente, laddove quello originariamente ricoperto non sia rimasto vacante. È pertanto configurabile la colpa grave del Consiglio superiore della magistratura che non abbia provveduto in tal senso pur dopo il giudicato di annullamento formatosi sul provvedimento di trasferimento, adottato applicando la normativa in tema di conferimento. (1).
Ordinamento giudiziario - Conferimento incarichi direttivi, semidirettivi, alternativo - Mancato conferimento - Danno patrimoniale - Esclusione - Danno non patromimoniale - Demansionamento del magistrato - Sussitenza.
A fronte dell'illegittimo demansionamento del magistrato, non reintegrato nelle sue funzioni a seguito dell'assoluzione irrevocabile in sede penale e del conseguente proscioglimento in sede disciplinare, non sono ravvisabili danni patrimoniali in quanto nella magistratura ordinaria l’incarico di direzione di uffici o di ripartizioni interne di essi non comporta il riconoscimento di alcuna indennità o di emolumenti ulteriori rispetto al trattamento economico complessivamente spettante al magistrato in base alla qualifica e all’anzianità maturata. Sono per contro ravvisabili e risarcibili i danni non patrimoniali, ex art. 2059 c.c., costituendo dato incontroverso che l’ingiusta perdita delle funzioni e l’effetto di demansionamento da esso derivante si traduce nella perdita della professionalità, con privazione di quelle capacità che sul presupposto del valore costituzionale del lavoro (art. 4 Cost.) connotano la personalità dell’individuo, ed essendo ravvisabile uno stato di sofferenza ulteriore, connesso al vissuto del danneggiato, costretto ad allontanarsi dal luogo di lavoro e dunque a modificare le proprie abitudini di vita. (2).
Atto amministrativo - Illegittimità - Responsabilità - Illecito aquiliano - Colpa - Onere prova - Riparto.
In tema di responsabilità da provvedimento illegittimo, da inquadrarsi nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., se è vero che la prova dell’elemento soggettivo è a carico del danneggiato è anche vero che questo onere può essere assolto sulla base della presunzione che fa derivare la colpa dall’illegittimità, mentre spetta poi all’amministrazione dimostrare l’esistenza di fattori esimenti, riconducibili alla nozione dell’errore scusabile. (3).
Atto amministrativo - Illegittimità - Responsabilità - Illecito aquiliano - Colpa lieve - Sussistenza.
La responsabilità dell’amministrazione da illegittimità provvedimentale va inquadrata nel paradigma generale della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., nella quale rileva anche la colpa lieve. (4).
Atto amministrativo - Illegittimità - Responsabilità - Illecito aquiliano - Danni non patrimoniali - Liquidazione - Omnicomprensività
Il danno non patrimoniale va liquidato unitariamente e, in coerenza con la funzione reintegratrice della sfera giuridica del danneggiato, tipica della responsabilità civile, esige una quantificazione personalizzata, che tenga cioè conto del danno alla persona in tutte le sue componenti: tanto quella biologica, accertabile sul piano medico-legale, quanto quella esistenziale, riferita alla componente dinamico-relazionale dell’individuo, quando si prestino ad una considerazione unitaria le conseguenze dannose patite a causa dell’illecito che non superino la normale tollerabilità. (5).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Il precedente della prima parte, del pari riferibile all'appellante, risulta oscurato per ragioni di privacy.
(2) Conformi: Quanto alla risarciblilità dei danni riferiti a beni di rilievo costituzionale, ex multis Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n 26972 e n. 26975.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 20 giugno 2023, n. 6054; sez. III, 12 aprile 2023, n. 3664; sez. V, 17 gennaio 2023, n. 591; sez. VI, 24 ottobre 2022, n. 9039; sez. II, 12 gennaio 2022, n. 226; sez. VI, 2 aprile 2021, n. 2734 .
(4) Conformi: Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 23 aprile 2021, n. 7.
(5) Conformi: Cass, sezioni unite, 11 novembre 2008, n. 26972 e n. 26975; Cassazione civile, sez. III, 7 febbraio 2023, n.5119 ; ord. 30 novembre 2018, n. 30997; ord. 27 marzo 2018, n. 7513; 17 gennaio 2018, n. 901; 13 gennaio 2016, n. 336; 16 maggio 2013, n. 11950; 9 ottobre 2010, n. 24864; sez. VI, ord. 3 marzo 2021, n. 5865; ord. 7 maggio 2018, n. 10912; ord. 14 maggio 2013, n. 11514.
Anno di pubblicazione:
2025
Materia:
ATTO amministrativo
ORDINAMENTO giudiziario, MAGISTRATI (in genere)
ORDINAMENTO giudiziario, CONFERIMENTO incarichi direttivi, semidirettivi, alternativo
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri