Sulla rilevanza dell’attività svolta presso Eurojust ai fini dell’attribuzione di un incarico direttivo presso un ufficio giudiziario di grandi dimensioni

Sulla rilevanza dell’attività svolta presso Eurojust ai fini dell’attribuzione di un incarico direttivo presso un ufficio giudiziario di grandi dimensioni


Magistrati – Incarico direttivo – Ufficio grandi dimensioni – Pregresse funzioni direttive – Indicatore specifico – Speciale rilievo – Incarico Eurojust – Equipollenza – Esclusione

È illegittima la delibera del Consiglio superiore della magistratura (C.s.m.) che, in relazione all’attribuzione di un incarico direttivo presso un ufficio requirente di grandi dimensioni, affermi la “equipollenza” tra gli incarichi direttivi in precedenza svolti da un candidato e le attività svolte da altro candidato presso Eurojust, ai fini del riscontro dell’indicatore specifico “svolgimento in atto o pregresso di funzioni direttive o semidirettive”, di cui all’art. 18, lett. a) del testo unico sulla dirigenza giudiziaria, approvato con delibera del 28 luglio 2015 e s.m.i. del C.s.m., che è indicatore avente “speciale rilievo” ai fini dell’attribuzione dell’incarico ai sensi dell’art. 29 del medesimo testo unico; dovendo, al contrario, tale incarico presso l’organismo internazionale deve essere valutato quale semplice indicatore generale di cui all’art. 13 del medesimo testo unico sulla dirigenza giudiziaria, quale esperienza maturata “attraverso attività professionali fuori del ruolo organico della magistratura”, che non può prevalere sull'indicatore speciale citato.(1).
In motivazione, la sezione ha altresì evidenziato che la conclusione di cui in massima è confermata dalla novella contenuta nel d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182, sebbene non applicabile ratione temporis, dalla quale si desume che solo con tale novella si è normativamente riconosciuta all’incarico presso Eurojust la speciale qualifica di fuori ruolo con valenza giurisdizionale, transitando difatti la relativa nomina dal potere politico del Ministro della giustizia a quello di autogoverno del C.s.m.; argomentando a contrario, quindi, alcuna valenza in tal senso sarebbe predicabile per il passato.

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

MAGISTRATI (trattamento economico e previdenziale)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri