Sulla compatibilità della disciplina nazionale della revocazione con il diritto comunitario

Sulla compatibilità della disciplina nazionale della revocazione con il diritto comunitario


Giustizia amministrativa – Processo amministrativo – Revocazione – Diritto dell’Unione europea e legislazione degli Stati membri – Necessità – Esclusione

La disciplina processuale in materia di revocazione di cui all’articolo 106 c.p.a., letto in combinato disposto con gli articoli 395 e 396 c.p.c. non si pone in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza) poiché, quando i singoli hanno accesso a un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge, il diritto di accedere a un siffatto giudice, sancito dalla Carta, è rispettato, senza che sia possibile qualificare come una limitazione la norma di diritto nazionale che circoscrive la possibilità di chiedere la revocazione delle sentenze dell’organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa solo in presenza di situazioni tassativamente individuate. (1).
 

Unione europea – Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Giudice di ultima istanza – Obbligo – Presupposti.

È inaccoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea qualora: i) sia proposta con memoria difensiva nel corso del giudizio di revocazione; ii) la controversia non presenti carattere transfrontaliero certo che implichi la presenza di disposizioni normative europee sicuramente applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio e tali da legittimare l’intervento della Corte di giustizia; iii) la controversia (nella specie, disciplina dello stato giuridico e avanzamento dei militari) non rientri fra le competenze dell'Unione europea; iv) sulla medesima questione si sia già pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea. (2).
In motivazione è stato evidenziato quanto segue: i) con memoria depositata nel corso del giudizio la parte appellante aveva chiesto di sollevare questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE con riferimento all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza) e agli articoli 6 e 13 CEDU, asseritamente violati dalla sentenza oggetto di ricorso per revocazione, per avere la stessa arrestato il sindacato di fronte alle valutazioni di merito dell’amministrazione; ii) le parti avevano avanzato richiesta di differimento dell’udienza al fine di attendere il deposito della motivazione di una sentenza del giudice ordinario ritenuta rilevante per la decisione del ricorso per revocazione; iii) la sezione non ha concesso il rinvio sulla base di articolato ragionamento incentrato sulla natura eccezionale delle circostanze di fatto, nella fattispecie insussistenti, che consentono la dilazione della causa ai sensi dell’articolo 73, comma 1 bis, c.p.a. (richiamando Cons. Stato, Ad. plen. 22 marzo 2024, n. 4; sez. IV, 12 luglio 2022, n. 5872), sul principio della ragionevole durata del processo, sulla irrilevanza della sentenza del giudizio ordinario in quanto successiva alla adozione dei provvedimenti impugnati in primo grado e sulla inammissibilità di nuove prove nelle fasi rescindenti e rescissoria del giudizio di revocazione.

(1) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen. 22 marzo 2024, n. 4 (in Foro it., 2024, III, 121 con nota di TRAVI, nonché oggetto della News UM n. 38 del 23 aprile 2024, che ha fatto applicazione del principio di autonomia processuale degli Stati membri); sez. VI, 8 maggio 2023, n. 4632 (in Foro it. 2023, III, 325, con nota di CARINGELLA); Corte di giustizia UE, sez. IX, 7 luglio 2022, C-261/21.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 4 aprile 2022, n. 2446 (sulla necessità che la questione pregiudiziale venga prospettata con l’atto introduttivo del giudizio di prime cure o, quanto meno, d’appello); 30 maggio 2022, n. 4311; Corte di giustizia UE, sez. IX, 14 febbraio 2019, C-710/17 (sul presupposto del carattere transfrontaliero della controversia per adire la Corte di giustizia UE); Corte di giustizia UE, grande sezione, 19 dicembre 2019, C-609 e 610/17 (secondo cui la materia oggetto di questione pregiudiziale deve riguardare competenze UE).


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, REVOCAZIONE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri