Su alcune questioni in tema di pratica commerciale ingannevole e pratica commerciale aggressiva ai sensi del codice del consumo e sui poteri dell’AGCM

Su alcune questioni in tema di pratica commerciale ingannevole e pratica commerciale aggressiva ai sensi del codice del consumo e sui poteri dell’AGCM


Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Consumatori e utenti – Decisione di natura commerciale – Piattaforma digitale – Fornitura dati personali – Sussiste


Costituisce decisione di natura commerciale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (codice del consumo), la decisione dell’utente di fornire, al momento della creazione di un account su una piattaforma digitale, i propri dati personali al professionista, prima e a prescindere dal compimento di singoli atti di acquisto, poiché una simile decisione non richiede necessariamente una controprestazione a favore del consumatore, potendo compendiarsi anche in una cessione, di valore, non compensata da una controprestazione, in quanto ai dati personali deve essere riconosciuto un valore intrinseco. (1).

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Consumatori e utenti – Pratica commerciale - Piattaforma digitale – Creazione account – Sussiste


La procedura di creazione di un account su una piattaforma digitale di un professionista costituisce una pratica commerciale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (codice del consumo), in quanto la norma citata non richiede che la fornitura debba essere a pagamento, la nozione di “prodotto” comprende i beni immateriali e i servizi, anche di tipo digitale e l’account in questione è un prodotto in sé, di natura digitale, strumento necessario per accedere al servizio di cloud offerto dal professionista, oltre che strumento utile per accedere e navigare sulle altre piattaforme del professionista, di natura più squisitamente commerciale. (2).

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Consumatori e utenti – Pratica commerciale ingannevole – Piattaforma digitale – Creazione account – Avvio – Informazione utilizzo dati personali – Sanzione - Legittimità


È legittimo il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che qualifichi come pratica commerciale ingannevole, sub specie di omissione ingannevole, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (codice del consumo), la mancata prospettazione da parte del professionista, sin dall’inizio della procedura di creazione di un account su una piattaforma digitale, del possibile utilizzo dei dati traibili dall’account per fini commerciali, allorquando non risulti, nel corso della procedura di creazione dell’account, alcuna informazione circa il fatto che i dati degli utenti avrebbero potuto essere utilizzati per l’invio di messaggi promozionali “personalizzati”, né spiegazione circa il momento dal quale questo utilizzo dei dati avrebbe preso avvio (cioè dal momento in cui l’utente/consumatore avesse effettuato il primo accesso alle piattaforme). (3).
In motivazione, la Sezione ha rilevato che, nel caso concreto, l’informativa “multilivello” fornita dal professionista non rispetta il principio per cui l'obbligo di estrema chiarezza gravante sul professionista deve essere da costui assolto sin dal primo contatto: (i) perché richiedeva all’utente di aprire il link presente sulla prima schermata, che apriva una nuova schermata in cui l’utente era informato solo del fatto che avrebbe potuto ricevere e-mail di marketing e che avrebbe potuto disattivare il servizio di ricezione di email; (ii) perché richiedeva all’utente di accedere ad altri spazi digitali, aprendo i link ivi presenti sotto all’icona Dati & Privacy, per ottenere maggiori informazioni circa il modo in cui sarebbero stati utilizzati i dati rinvenienti dall’uso della piattaforma da parte dell’utente.

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Consumatori e utenti – Pratica commerciale aggressiva - Piattaforma digitale - Creazione account – Consenso preimpostato – Sanzione – Illegittimità


È illegittimo il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che qualifichi come pratica commerciale aggressiva, ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (codice del consumo), la condotta del professionista che, nella procedura di creazione di un account su una piattaforma digitale, abbia pre-impostato la piattaforma circa il consenso a ricevere comunicazioni di marketing, che avrebbe potuto essere disattivata dall’utente solo seguendo una procedura complessa e di non intuitiva comprensione, poiché in essa non può scorgersi quel carattere oppressivo che invece accomuna le condotte descritte agli artt. 25 e 26 del codice del consumo, che ricorre quando essa provochi la manipolazione concreta della volontà dell'utente, coartandone il comportamento. (4).

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Consumatori e utenti – Procedimento sanzionatorio – Avvio dell’istruttoria – Regolamento – Applicabilità – Sanzioni amministrative – Legge generale - Esclusione


Le procedure istruttorie finalizzate alla irrogazione di sanzioni previste dal d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (codice del consumo) sono disciplinate dal regolamento di cui alla delibera dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) n. 25411 del 1 aprile 2015, in quanto il potere sanzionatorio dell’AGCM, in materia, trova fondamento nell’art. 27, comma 1, del Codice del consumo e tale previsione richiama la l. n. 689 del 24 novembre 1981 limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli artt. 26, 27, 28 e 29. (5).

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Consumatori e utenti – Procedimento sanzionatorio – Avvio dell’istruttoria – Termine decadenziale – Segnalazione – Applicabilità – Altri casi – Esclusione


L’esame delle norme del regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), approvato con delibera 1 aprile 2015, n. 25411, relativo alle procedure istruttorie finalizzate alla irrogazione di sanzioni previste dal d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo), conduce a ritenere che l’applicabilità del termine perentorio di 180 giorni per l’avvio dell’istruttoria, di cui all’art. 6, è ipotizzabile quando l’Autorità riceva una segnalazione, e con riferimento alla condotta oggetto di segnalazione; il suddetto termine non si applica, invece, con riferimento a condotte che non siano mai state fatte oggetto di specifica segnalazione, o siano riconducibili a segnalazioni che siano state archiviate o dichiarate non procedibili per la loro incompletezza o non rispondenza ai criteri di priorità di intervento dell’Autorità. (6).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2021, n. 2631.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Sull’obbligo di estrema chiarezza gravante sul professionista sin dal primo contatto con il consumatore v. Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2021 n. 2631; 14 ottobre 2019 n. 6984; 15 luglio 2019 n. 4976; 23 maggio 2019 n. 3347.

(4) Non risultano precedenti negli esatti termini
(5) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8155.
Difformi: Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4694; 21 dicembre 2021, n. 8491; 25 gennaio 2021, n. 738, pur dovendosi rilevare che in alcuni di tali precedenti la questione dell’applicabilità del Regolamento di cui alla delibera dell’AGCM n. 25411 del 1 aprile 2015 non era stata posta a fondamento dei motivi di ricorso e d’appello.

(6) Non risultano precedenti negli esatti termini
Non costituisce precedente difforme Cons. Stato, sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8155, perché l’onere di immediata valutazione, ivi affermato a carico dell’Autorità, è riferito alla richiesta di intervento, che infatti, nel caso deciso da tale precedente, era stata sostanzialmente ignorata nel primo semestre, salvo essere ripresa molto tempo dopo e poi cristallizzata nella contestazione definitiva.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ garante della concorrenza e del mercato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri