Inidoneità fisica al servizio militare dell'allievo maresciallo affetto da fragilità cardiaca
Inidoneità fisica al servizio militare dell'allievo maresciallo affetto da fragilità cardiaca
Carabinieri e corpo forestale – Idoneità psico fisica incondizionata al servizio – Esclusione – Cessazione dal servizio – Legittimità
È legittimo il provvedimento dichiarativo di inidoneità fisica al servizio militare incondizionato adottato nei confronti di un allievo maresciallo dell'Arma dei carabinieri, affetto da una caratteristica o imperfezione ritenuta indicativa di una peculiarità elettrofisiologica cardiaca (nella specie “pattern di Brugada di tipo 1") e, quindi, di una potenziale fragilità cardiaca astrattamente idonea a porre in pericolo la vita del soggetto, o comunque ad esporlo al rischio di gravi eventi dannosi. (1)
Carabinieri e corpo forestale – Idoneità psico fisica incondizionata al servizio – Atto amministrativo – Discrezionalità – Sindacato del giudice amministrativo
In materia di accertamento della idoneità al servizio militare incondizionato, le valutazioni delle commissioni mediche in ordine ai requisiti psico-fisici per il reclutamento costituiscono espressione di discrezionalità tecnica che non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo in assenza di macroscopici vizi attinenti alla logica e alla razionalità delle determinazioni che ne sono conseguite, risultando inoltre irrilevanti perizie di parte, pareri pro veritate o certificazioni rivenienti da diverse strutture sanitarie. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che la questione controversa non era la condizione sanitaria del ricorrente, bensì il giudizio altamente discrezionale sul “se” la condizione riscontrata nel giovane permetta o no di giudicarlo idoneo all’impiego militare nell’Arma dei carabinieri che richiede, al pari dell’impiego del personale militare in genere, un quid pluris rispetto alla mera assenza di patologie recanti diminuzioni funzionali, ovvero una condizione di superiore prestanza psico fisica. Pertanto, si è ritenuto di prescindere dall’esito della verificazione disposta nel corso del giudizio e non espletata al momento della decisione anche su richiesta della medesima parte ricorrente.
Carabinieri e corpo forestale – Idoneità psico fisica incondizionata al servizio – Nozione
L’idoneità psico fisica al servizio militare incondizionato non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica che ben può essere impedita anche da alterazioni organiche non patologiche accertate secondo parametri di maggior rigore per i reclutamenti di volontari. (3).
La sezione ha riepilogato in punto di diritto che: a) l’art. 929 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) stabilisce che tutti i militari devono essere idonei al servizio militare incondizionato, assicurando i requisiti previsti dagli artt. da 578 a 587 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare); b) l’art. 582 del citato regolamento, alla lettera z) stabilisce che anche le “imperfezioni” (dunque non solo le patologie) singole o in concorso fra loro possono essere causa di inidoneità se giudicate evidenti dopo osservazione dagli organi tecnici militari e, al comma 1, lett. l), n. 3 ("apparato cardiovascolare"), stabilisce che sono causa di inidoneità le “anomalie del sistema specifico di conduzione”; c) la direttiva tecnica (approvata con decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 per l’accertamento delle cause di inidoneità) stabilisce: al § 2, che l’elenco delle patologie ivi descritte è solo esemplificativo per i militari in servizio dovendosi avere riguardo per il giudizio di idoneità all’età, al grado, alla categoria e agli incarichi, al § 7, che la documentazione sanitaria autenticata rilasciata da strutture sanitarie pubbliche “può” essere tenuta in considerazione dagli organi tecnici militari; al § 8, per le patologie non specificate nell'elenco o nella direttiva, si applicano le disposizioni riguardanti l'apparato o l'organo interessato, facendo ricorso al criterio dell'analogia o dell'equivalenza con le imperfezioni e le infermità ivi contemplate.
(1) Conformi: T.a.r. per la Toscana, sez. I, 5 gennaio 2024, n. 14
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 14 agosto 2023, n. 1123; sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4429; 10 marzo 2020, n. 1720; 7 gennaio 2020, n. 117.
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. I, parere 14 novembre 2024, n. 1383; 8 agosto 2024, n. 1022; sez. IV, 10 luglio 2020, n. 4429.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
CARABINIERI e corpo forestale
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri