Sulla durata non irragionevole del procedimento antitrust e distinzione tra intese restrittive "per oggetto" e "per effetti"

Sulla durata non irragionevole del procedimento antitrust e distinzione tra intese restrittive "per oggetto" e "per effetti"


Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Procedimento antitrust – Intese restrittive della concorrenza – Comunicazione di avvio del procedimento – Ratio 

La comunicazione di avvio del procedimento antitrust ha la funzione di fornire una tempestiva informazione sulla natura e sui motivi dell’accusa. In linea con la natura di tale atto, non è ipotizzabile che, in questa fase, si definisca nel dettaglio l’oggetto dell’accertamento che si delineerà nella sua compiutezza nel corso dell’istruttoria e con il fondamentale apporto partecipativo delle imprese. Pertanto, è fisiologico che la qualificazione dell’illecito possa essere rivista all’esito del completamento dell’attività istruttoria. (1).

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Procedimento antitrust – Intese restrittive della concorrenza – Comunicazioni delle risultanze istruttorie – Corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione 

In materia di procedimento antitrust, il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione può ritenersi violato soltanto qualora l’Autorità deduca circostanze nuove, non preventivamente sottoposte a contraddittorio, implicanti una diversa valutazione dei fatti addebitati, non anche qualora i fatti storici oggetto della prima e della seconda comunicazione delle risultanze istruttorie (cri) siano essenzialmente i medesimi, risulti mutata la sola qualificazione, in base a tali fatti, dell’illecito antitrust e sia comunque assicurato l’esercizio del diritto di difesa. Pertanto, in tale ipotesi non può ritenersi violata la garanzia di cui all’articolo 6, paragrafo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), specie allorquando l’approfondimento sia disposto in ragione delle difese delle parti e risulti funzionale all’ulteriore esercizio del loro diritto di difesa. (2).

 

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Procedimento antitrust – Intese restrittive della concorrenza – Durata non irragionevole del procedimento – Diritto di difesa 

In materia di procedimento antitrust, la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole può giustificare l’annullamento di una decisione di accertamento di infrazioni adottata all’esito di un procedimento amministrativo fondato sull’articolo 101 o 102 TFUE, qualora sia stato dimostrato che tale violazione abbia pregiudicato i diritti della difesa delle imprese interessate. (3).

In motivazione la sezione ha dato atto di aver rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale relativa alla compatibilità con l’art. 101 TFUE della disciplina nazionale di cui all'art. 14, legge 24 novembre 1981, n. 689 ove ritenuta applicabile al provvedimento di avvio dell'istruttoria del procedimento antitrust (Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 9 luglio 2024, n. 6057). Tuttavia, non ha ravvisato i presupposti per disporre la sospensione impropria del giudizio evidenziando che la causa in questione riguarda la fase infraprocedimentale e non quella preistruttoria alla quale si riferisce l'ordinanza.

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Procedimento antitrust – Intese restrittive della concorrenza – Durata non irragionevole del procedimento


In materia di procedimento antitrust, la parte non può dolersi della estensione della durata del procedimento che sia stata determinata dalle proprie deduzioni in quanto le richieste di approfondimenti istruttori integrano fatti incompatibili con la volontà di avvalersi dell’eccezione di decadenza del potere, costituendo, da un lato, indice inequivoco dell’interesse ad una dilazione dei tempi procedimentali, funzionale anche ad una più analitica disamina della propria posizione e, dall’altro, integrando l'eventuale rilievo una condotta processuale contraddittoria rispetto a quella assunta sul piano procedimentale. (4).

Autorità amministrative indipendenti – Autorità garante della concorrenza e del mercato – Procedimento antitrust – Intese restrittive della concorrenza per oggetto e per effetti

Occorre distinguere tra interese restrittive della concorrenza "per oggetto" o "per effetto". Le prime si caratterizzano per il fatto che hanno un oggetto di per sé vietato e, quindi, sono, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza, con la conseguenza che non è necessario dimostrare in concreto la sussistenza di effetti dannosi sul mercato. Le seconde, invece, ricorrono quando non sussistono i presupposti per configurare la sussistenza di una intesa per “oggetto”, con la conseguenza che, in tale caso, è necessario verificare in concreto quali siano gli effetti che causano nel mercato. Ne deriva, quindi, che in questo secondo caso devono sussistere tutti gli elementi comprovanti che il gioco della concorrenza sia stato, di fatto, impedito, ristretto o falsato in modo significativo. (5).

(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. I, 18 novembre 2022, n. 15317; Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 2014, n. 5276.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2022, n. 4779.

(3) Conformi: Corte di giustizia UE, sez. VIII, 28 gennaio 2021, C-466/19; Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2023, n. 10914; 22 dicembre 2023, n. 11134.

(4) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2024, n. 8520.

(5) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 2021, n. 7056; 1 ottobre 2019, n. 6565.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

AUTORITÀ amministrative indipendenti, AUTORITÀ garante della concorrenza e del mercato

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri