Libertà di manifestazione del pensiero e attività editoriale svolta da alto ufficiale in servizio attivo
Libertà di manifestazione del pensiero e attività editoriale svolta da alto ufficiale in servizio attivo
Libertà di manifestazione del pensiero e attività editoriale svolta da alto ufficiale in servizio attivo
Impiegato dello stato e pubblico in genere – Militare – Neutralità delle forze armate – Libertà di manifestazione del pensiero – Limite
Il principio di neutralità delle forze armate costituisce un cardine dell’ordinamento democratico, perché sottesa all’impianto della Costituzione, vi è l’esigenza che i corpi ai quali è demandato l’esercizio della forza non possano farsi portatori di una propria linea politica, ma debbano rimanere estranei alla dialettica tra maggioranza e opposizione e, prima ancora, alle sedi nelle quali si definiscono le politiche pubbliche. (1).
Cons. Stato, sez. II, 13 novembre 2023, n. 9689; sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 5845.
In motivazione si evidenzia che rappresenta emblematicamente la neutralità delle forze armate l’attribuzione del relativo comando al Presidente della Repubblica, che è anche il rappresentante dell’unità nazionale (articolo 87 della Costituzione) e il cui agire è parimenti estraneo alla determinazione e all’attuazione dell’indirizzo politico governativo, essendo preordinato piuttosto ad assicurare che l’azione degli altri organi e apparati dello Stato si ponga nel solco del rispetto della Costituzione. La garanzia della neutralità delle forze armate rientra tra gli interessi che possono giustificare una limitazione del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione, dell'articolo 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dell'articolo 11 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 19 della dichiarazione universale dei diritti umani.
sui limiti libertà manifestazione del pensiero: i) C.g.a. 860 del 2024, con riferimento ai limiti per le condivisioni sui social network; ii) Cons. Stato, sez. I, parere n. 51 del 2024 con riferimento alla critica operata da un militare all'operato di altre autorità pubbliche sulle misure di contenimento della pandemia Covid-19; iii) Cons. Stato, sez. I, parere 827 del 2024, ose si sottolinea come "Il diritto di critica da parte degli appartenenti alle Forze armate deve improntarsi ad una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e dei toni e deve essere evitata nel suo esercizio ogni esplicita o implicita commistione fra il pensiero espresso ed il ruolo ricoperto. "; iv) Cons. Stato, sez. II, 5566 del 2023 ove si sottolinea che "in linea di principio non è vietato al cittadino avere opinioni personali di qualsiasi contenuto, anche dissonante dai principi costituzionali fondanti, né esprimerle, purché continentemente e comunque sempre con modalità non apologetiche, neppure v’è dubbio, d’altra parte, che più stringenti limiti, anche in punto di espressione di tali opinioni, possano essere imposti ai militari in servizio e ad alcune categorie di pubblici funzionari";
Militare – Sanzioni di stato – Violazione del divieto di propaganda politica – Legittimità
È legittima la sanzione di stato della sospensione dall’impiego inflitta per la violazione del divieto di propaganda politica di cui all’articolo 1472, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), che può riferirsi anche alla pubblicazione di scritti, alla partecipazione a pubbliche conferenze, alla manifestazione pubblica del pensiero e alla facoltà di trattenere pubblicazioni di ogni tipo nei luoghi di servizio. (2).
In motivazione si osserva come l’opinione espressa, sia pure a titolo personale, da un alto ufficiale in servizio attivo, ove abbia valenza di propaganda politica, è idonea potenzialmente a determinare un’aggregazione di consenso interna ed esterna alle forze armate, tale da poter condurre astrattamente, in casi estremi, alla formazione di una “forza politica in armi”; eventualità, quest’ultima, che l’ordinamento è tenuto a prevenire in radice, in quanto di per sé incompatibile con la permanenza stessa dello Stato democratico.
Cons. Stato, sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 5845 in Foro it., 2018, III, 267, con nota di BASSETTA, cui si rinvia per ogni riferimento ai limiti imposti ai militari per l’esercizio dell’attività politica.
Militare – Sanzioni di stato – Violazione dei doveri attinenti al giuramento – Ambito di applicazione.
Ai sensi dell’articolo 1350, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), i doveri attinenti al giuramento vincolano gli appartenenti alle Forze armate pure quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, ossia anche quando i militari sono liberi dal servizio, non indossano l’uniforme, non si qualificano come militari e non si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualifichino come tali. (3).
In motivazione si è messo in evidenza che le previsioni di cui all’articolo 712 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), concernente i "doveri attinenti al giuramento" non hanno una portata limitata al solo svolgimento del servizio da parte del singolo militare, ma delineano doveri coessenziali allo stesso status degli appartenenti alle forze armate, il cui obbligo di fedeltà alle istituzioni repubblicane non si esaurisce al termine dell’orario di servizio e che, in forza del giuramento prestato, sono chiamati a tenere, anche fuori dal servizio, comportamenti che non si pongano in conflitto con “l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate”.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 25 gennaio 2023, n. 873.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
MILITARE
IMPIEGATO dello Stato e pubblico in genere
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri