Il danno emergente nella responsabilità precontrattuale: consistenza e onere della prova
Il danno emergente nella responsabilità precontrattuale: consistenza e onere della prova
Responsabilità precontrattuale – Interesse negativo – Danno emergente – Spese – Costi sostenuti – Tipologie – Trattative – Stipulazione del contratto – Inizio dell’adempimento
In materia di responsabilità precontrattuale, il risarcimento deve essere contenuto nei limiti dell'interesse negativo, sicché sono risarcibili unicamente, a titolo di danno emergente, le spese fatte, nonché a titolo di lucro cessante la perdita di eventuali altre opportunità di guadagno; quanto al danno emergente, esso comprende le spese relative ai costi sostenuti per lo svolgimento delle trattative, quali viaggi, redazione di progetti, nonché i costi per la stipulazione del contratto, quali assistenza legale, redazione dell'atto pubblico, tasse, nonché ancora i costi effettuati per iniziare l'adempimento o per ricevere la prestazione. (1).
Responsabilità precontrattuale – Prova documentale – Danno emergente – Spese sostenute – Necessità – Metodo sintetico deduttivo – Esclusione
In materia di responsabilità precontrattuale, il principio dispositivo e dell'onere della prova, sancito in generale dall'art. 2697, comma 1, c.c., opera con autonoma pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio invece dell'azione di annullamento; di tal che, il danno emergente risarcibile è costituito dalle sole spese effettivamente sostenute e comprovate sulla base delle risultanze documentali in atti (metodo analitico-documentale), non potendo trovare ingresso, neppure a mezzo di verificazione o consulenza tecnica d’ufficio, altre metodologie di calcolo, quale un approccio sintetico-deduttivo, quand'anche in presenza di un principio di prova introdotto dal danneggiato. (2).
(1) Conformi: In relazione alla prima parte della massima Cons. Stato, sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4674; in relazione alla seconda parte della massima Cass., 27 ottobre 2021, n. 30186.
(2) Conformi: In relazione alla prima parte della massima cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 settembre 2021, 6240, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7, sez. V, 18 marzo 2019, n. 1737, sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 701.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
RESPONSABILITÀ civile, contabile, amministrativa, alternativi
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri