Sul discrimine tra locazione turistica breve e attività turistica ricettiva ai fini della disciplina sull’inquinamento acustico
Sul discrimine tra locazione turistica breve e attività turistica ricettiva ai fini della disciplina sull’inquinamento acustico
Sul discrimine tra locazione turistica breve e attività turistica ricettiva ai fini della disciplina sull’inquinamento acustico
Locazione – Attività turistica ricettiva – Discrimine – Attività ricreative ripetute – Conseguenze – Inquinamento acustico – Legge quadro – Applicabilità
L’uso di un immobile che comporti lo svolgimento in forma sistematica di attività ricreativa ripetuta nel tempo (circa venti eventi nel 2022 e circa venticinque nel 2023), con immissioni acustiche che superano gli standard normativi, è incompatibile con la locazione turistica breve; tale uso determina un mutamento di destinazione da residenziale a turistico ricettiva della struttura, con conseguente assoggettamento, nella misura in cui può essere fonte di inquinamento acustico, alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (nel caso di specie, la sezione ha riconosciuto tali caratteristiche in relazione alle attività svolte dalla conduttrice del compendio denominato “Villa Bonomi”, in comune di Como). (1).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
TURISMO
LOCAZIONE
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri