Procedure applicative del gestore dei servizi energetici in materia di incentivazione del biometano
Procedure applicative del gestore dei servizi energetici in materia di incentivazione del biometano
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Gestore dei servizi energetici – Procedure applicative – Linee Guida – Natura giuridica - Promozione dell’uso del biometano
Le procedure applicative adottate dal gestore dei servizi energetici (G.S.E.) sono classificabili come linee guida a carattere vincolante, rientrano nella categoria degli atti amministrativi generali e costituiscono attuazione delle disposizioni del decreto 2 marzo 2018 del Ministro dello sviluppo economico in materia di promozione dell’uso del biometano e degli altri idrocarburi avanzati nel settore dei trasporti. Esse hanno il dichiarato obiettivo di rendere trasparente e chiara l’intera fase di istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal G.S.E., finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e all’individuazione della pertinente tariffa da riconoscere, descrivendo preventivamente le modalità, i criteri e le regole per la presentazione, valutazione e gestione della documentazione da inviare a cura dei soggetti responsabili. (1).
Energia elettrica ed energia in genere – Energia rinnovabile – Gestore dei servizi energetici – Procedure applicative – Prescrizioni ministeriali – Gerarchia delle fonti
È illegittima la disposizione contenuta nelle procedure applicative del decreto 2 marzo 2018 del Ministro dello sviluppo economico in materia di promozione dell’uso del biometano che, in assenza di base normativa, introduca nuove fattispecie per le quali non sia stato valutato a monte l’effetto di incentivazione finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico definito dalle politiche energetiche nazionali ed eurocomunitarie. Difatti, il gestore dei servizi energetici (G.S.E.) non ha il potere di regolare situazioni diverse rispetto a quelle previste nel decreto interministeriale in quanto le procedure applicative devono limitarsi a specificare il contenuto delle prescrizioni ministeriali senza alcuna funzione sostitutiva e l’eventuale contrasto tra linee guida e decreto interministeriale deve essere risolto in favore di quest’ultimo e ciò anche in base ai criteri gerarchico e cronologico che regolano il rapporto tra fonti normative. (2).
La fattispecie posta al vaglio della sezione ha riguardato l’introduzione, per il tramite delle procedure applicative del gestore dei servizi energetici (GSE), di una decurtazione non prevista dalla disciplina interministeriale sulla percentuale di riconoscimento dell’incentivazione in favore dei produttori di biometano, in considerazione della distanza temporale intercorrente tra l’entrata in esercizio dell’impianto riconvertito e la cessazione della percezione degli incentivi precedentemente riconosciuti correlati alla produzione di energia elettrica.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 4 giugno 2024, n. 4977; 2 maggio 2023, n. 4365; 13 aprile 2022, n. 2817; T.a.r per il Lazio, sez. III ter, 13 ottobre 2020, n. 10410.
(2) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. III ter, 7 gennaio 2021, n. 183.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
ENERGIA elettrica ed energia in genere, ENERGIA rinnovabile
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri