Criteri per il rilascio di concessioni temporanee di aree pubbliche e dichiarazione di ripudio del fascismo

Criteri per il rilascio di concessioni temporanee di aree pubbliche e dichiarazione di ripudio del fascismo


Comune e provincia – Giunta comunale – Atto di indirizzo – Occupazioni di spazi e aree pubbliche - Concessione temporanea – Ripudio del fascismo e del nazismo - Dichiarazione.


È legittima la delibera comunale di indirizzo per il rilascio di concessioni temporanee per occupazioni di aree pubbliche con cui si preveda l’obbligo per il richiedente di allegare una dichiarazione di impegno a riconoscersi nei principi della Costituzione italiana e di ripudiare il fascismo e il nazismo. Difatti, nel definire le condizioni cui è subordinata la concessione di questi spazi, l’amministrazione ben può perseguire l’obiettivo di evitare che essi vengano utilizzati per il perseguimento di finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, ovvero per la pubblica esaltazione di esponenti, fatti, metodi e finalità antidemocratiche del fascismo – comprese le idee e i metodi razzisti – o ancora per il compimento di manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, ovvero di organizzazioni naziste, trattandosi di un obiettivo di interesse pubblico alla luce della ispirazione antifascista della nostra Costituzione. (1).
In motivazione la sezione ha rammentato che la matrice antifascista della Costituzione repubblicana emerge tanto dalla sua genesi, quanto dalla sua struttura e contenuto, come la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista e la legge 20 giugno 1952, n. 645 (“legge Scelba”) che, nel dare attuazione alla predetta norma costituzionale, ha fornito una tutela anticipata al bene giuridico definibile come “ordine pubblico democratico e costituzionale” in relazione a manifestazioni che, in connessione con la natura pubblica delle stesse, possono essere tali da indurre alla ricostituzione di un partito che, per la sua ideologia antidemocratica e per espressa previsione, è contrario all’assetto costituzionale.

 

Comune e provincia – Giunta comunale – Atto di indirizzo – Occupazioni di spazi e aree pubbliche - Concessione temporanea – Dichiarazione di ripudio del fascismo e del nazismo – Tutela preventiva - Libertà di manifestazione del pensiero - Libertà di associazione


L’ente pubblico può legittimamente escludere in via preventiva dall’uso esclusivo dei beni pubblici i soggetti che si facciano portatori del pensiero fascista che potrebbero avvalersi degli stessi beni sottratti all’uso della collettività per il perseguimento di finalità antidemocratiche. Tale tutela preventiva si rende opportuna in quanto, in caso contrario, il pregiudizio potrebbe non essere necessariamente e interamente riparabile ex post mediante l’applicazione di sanzioni o la decadenza della concessione. In tal caso non viene in rilievo una restrizione irragionevole delle libertà di manifestazione del pensiero e di associazione, bensì una misura preventiva volta a evitare che lo spazio pubblico di cui si chiede la concessione venga utilizzato con modalità e per finalità incompatibili con l’ordinamento costituzionale. (2).


(1) Conformi: T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 18 aprile 2019, n. 447.
Difformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 15 aprile 2021, n. 1241; C.g.a., sez. giur., ordinanza 13 dicembre 2019, n. 797 secondo cui è illegittimo imporre al richiedente la concessione di suolo pubblico l'obbligo di rendere dichiarazioni che appaiono, almeno in parte, lesive del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’articolo 21 della Costituzione, nella parte in cui tutela anche il diritto al silenzio, cioè a non manifestare le proprie convinzioni. Secondo tale indirizzo, la previsione regolamentare che imponga tale dichiarazione si pone in contrasto con il principio di non aggravamento del procedimento amministrativo e con il principio di proporzionalità laddove conculca la libertà di pensiero in vista di obiettivi pubblici che, pur legittimi, possono essere perseguiti con più appropriati ed efficaci strumenti, tra cui la decadenza dalla concessione.

(2) Conformi: T.a.r. per il Piemonte, sez. II, 18 aprile 2019, n. 447.
Difformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 15 aprile 2021, n. 1241; C.g.a., sez. giur., ordinanza 13 dicembre 2019, n. 797.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

COMUNE e provincia, GIUNTA comunale, provinciale)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri