Sull’occupazione abusiva di alloggi di servizio da parte del personale militare e sui c.d. abusivi storici

Sull’occupazione abusiva di alloggi di servizio da parte del personale militare e sui c.d. abusivi storici


Militare – Alloggi di servizio – Occupazione abusiva – Abusivi storici – Eccezionalità – Interesse strumentale illegittimo – Ordinanza di recupero – Legittimità 

È legittima l’ordinanza di recupero di un alloggio di servizio nei confronti del militare che abbia perduto i requisiti per la detenzione, in quanto gli alloggi concessi in uso dall'amministrazione della difesa sono strettamente preordinati a garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle forze armate ed è perciò eccezionale la tutela dei c.d. abusivi storici (oggetto di una speciale disciplina normativa); conseguentemente, lo stesso canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione è funzionalmente e strutturalmente diverso dal corrispettivo dedotto in un contratto di scambio, posto che il godimento senza titolo dà luogo a una fattispecie risarcitoria ex art. 2043 c.c., che il legislatore ha ritenuto di disciplinare sotto il profilo dell’importo dovuto dagli occupanti; di tal che, il ricorso del militare occupante sine titulo deve essere considerato proposto, in via strumentale, per la tutela di un interesse illegittimo, qual è quello al mantenimento di una posizione soggettiva di abusiva occupazione di alloggio pubblico. (1)

(1) Precedenti conformi: Con riferimento alla prima parte della massima Cons. Stato, sez. I, parere 16 maggio 2024, n. 622; Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2016, n. 2698; Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2015, n. 5870; Cass. civ., sez. III, 10 luglio 1997, n. 6270. Con riferimento alla seconda parte della massima Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2022, n. 1734.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

MILITARE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri