Nuovamente all’Adunanza plenaria l’interpretazione dell’art. 105 c.p.a. in materia di annullamento con rinvio

Nuovamente all’Adunanza plenaria l’interpretazione dell’art. 105 c.p.a. in materia di annullamento con rinvio


Giustizia amministrativa – Appello – Declaratoria di inammissibilità – Annullamento con rinvio – Rimessione al primo giudice – Rimessione all’Adunanza plenaria

Va rimessa all’Adunanza plenaria la seguente questione di diritto:

se l’annullamento della sentenza di inammissibilità (o di improcedibilità) del ricorso, disvelando che l’omessa trattazione del merito della causa in primo grado ha determinato una ingiusta compressione e dunque una “lesione del diritto di difesa” del ricorrente – lesione che verrebbe ulteriormente perpetrata, per la sottrazione alla sua disponibilità di un grado di giudizio, ove la causa fosse trattata (nel merito) direttamente dal giudice d’appello – non determini la necessità di rimettere la causa, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., al giudice di primo grado: e ciò, quantomeno, allorché la declaratoria di inammissibilità (o di improcedibilità) del ricorso, nella sua interezza, sia avvenuta ex ante e a prescindere dall’esame, seppur parziale, dei motivi dedotti dalla parte (1).

La presente sentenza non definitiva sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio del massimario.

(1) Conformi: non risultano precedenti conformi;

Difformi: Cons. Stato, Ad. plen., nn. 10, 11 e 15 del 2018.

Nel caso di specie, il T.a.r. aveva dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.

Il giudice d’appello, con sentenza non definitiva, ha riformato la sentenza di primo grado quanto ai profili in rito, ritenendo il ricorso ammissibile; e non condividendo l’interpretazione dell’art. 105 c.p.a. data dall’Adunanza plenaria, ha nuovamente proposto la questione all’Adunanza plenaria stessa, sollecitando un ripensamento da parte della stessa. Il C.g.a. infatti ritiene maggiormente rispettoso del principio del diritto di difesa e del principio del doppio grado di giurisdizione l’annullamento con

rinvio al giudice di primo grado, con conseguente esame – da parte di quest’ultimo – delle censure di merito non esaminate in primo grado


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri