Su alcune questioni in tema di sospensione del processo per pregiudizialità

Su alcune questioni in tema di sospensione del processo per pregiudizialità


Giustizia amministrativa - Impugnazioni in genere - Pregiudizialità - Sentenza impugnata - Sospensione necessaria - Esclusione - Sospensione discrezionale - Applicabilità

Quando tra due giudizi esiste un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza, anche non passata in giudicato, non è applicabile la sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., qualora la causa pregiudicante penda in grado di appello; in tale situazione può trovare applicazione solo l'art. 337, comma 2, c.p.c., in forza del quale il giudice di merito può disporre la sospensione del processo se davanti a lui una delle parti invochi l'autorità di una sentenza a sé favorevole, che non sia ancora definitiva (nel caso di specie, la sentenza pregiudicante era oggetto di opposizione di terzo). (1) 
 
Giustizia amministrativa- Impugnazioni in genere - Pregiudizialità - Autorità sentenza - Impugnazioni ordinarie - Sospensione discrezionale - Efficacia mero fatto - Impugnazioni straordinarie - Efficacia giudicato 

L'art. 337, comma 2, c.p.c., pone al giudice l'alternativa di tenere conto dell’autorità della sentenza invocata senza alcun impedimento derivante dalla sua impugnazione o dalla sua impugnabilità, o di sospendere il processo nell'esercizio del suo potere discrezionale, in attesa della definizione del giudizio pregiudicante; in caso di impugnazione ordinaria, il giudice del secondo processo - ove non ritenga di disporne la sospensione - dovrà limitarsi a riconoscere alla predetta sentenza una autorità di mero fatto, mentre questa alternativa non opera quando la decisione “pregiudicante” è impugnata con i rimedi straordinari (della opposizione di terzo e della revocazione ex art. 395 nn. 1, 2, 3, 6 c.p.c.), che non escludono la formazione del giudicato in senso tecnico. (2) 

(1) Precedenti conformi: Cass. civ., sez. un., 21 luglio 2021, n. 21763, in Foro it., 2022, 2, I, 694; Cass. civ., sez. un., 30 novembre 2012, n. 21348; Cass. civ., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027, in Foro it. 2014, 3, I, 936 con note di TRISORIO LIUZZI e PROTO PISANI; Cass. civ., sez. V, 25 marzo 2024, n. 7952; Cass. civ., sez. II, ord. 23 marzo 2022, n. 9470; Cass. civ., sez. V, ord. 17 novembre 2021, n. 34966.
Precedenti difformi: Non si ravvisano specifici precedenti difformi.
(2) Precedenti conformi: Cass. civ, sez. lav., 3 luglio 1987, n. 5840, in Foro it., 1988, I,1950.
Precedenti difformi: Non si ravvisano specifici precedenti difformi.
 


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri