Sulla disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare
Sulla disciplina in materia di emersione dal lavoro irregolare
Straniero – Permesso di soggiorno – Emersione dal lavoro irregolare – Diniego per insufficienza del reddito – Questione di legittimità costituzionale – Infondatezza – Infondatezza del ricorso
Poiché la Corte costituzionale, con sentenza n. 209 del 2023, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 103, commi 4, 5 e 6, del d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 77 del 2020, nella parte in cui non prevede che, laddove il rigetto della dichiarazione di emersione sia dovuta esclusivamente a fatti e condotte ascrivibili al datore di lavoro e per di più laddove il rapporto di lavoro abbia avuto un inizio di esecuzione ma si sia interrotto per l’inadempimento datoriale, al lavoratore vada comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione o un altro titolo corrispondente alla situazione lavorativa che l’interessato riesca a comprovare, l’effetto di tale pronuncia nel giudizio a quo è quello di determinare il rigetto del ricorso.
- Non risultano precedenti in termini.
- Nel caso di specie, una società aveva presentato, nell’interesse di un proprio dipendente, cittadino pakistano, un’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020. Successivamente, il rapporto di lavoro veniva interrotto per irreperibilità del datore di lavoro e l’Amministrazione rigettava l’istanza di permesso di soggiorno per insufficienza del reddito. Il T.a.r. per l’Umbria aveva dubitato della legittimità costituzionale della norma, atteso che alle fattispecie di emersione ai sensi dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020 non può applicarsi quanto disposto dal comma 11-bis dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012 (la c.d. “emersione 2012”), che stabilisce, con riferimento alla sanatoria degli stranieri irregolari ivi disciplinata, che «nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento
delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione». Infatti, secondo la giurisprudenza (T.a.r. per la Campania, sez. VI, n. 2026/2022), a tale ultima previsione – al pari delle norme disciplinanti sanatorie e/o condoni – deve riconoscersi carattere eccezionale e, pertanto, essa non può applicarsi oltre i casi e i tempi da esse considerati. Il T.a.r. per l’Umbria aveva dubitato pertanto della legittimità costituzionale dell’art. 103 del d.l. n.34 del 2020, nella parte in cui non riproduce una disposizione analoga a quella di cui al comma 11-bis dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012, perché, ove il rigetto della dichiarazione di emersione ex art. 103 del d.l. n. 34/2020 fosse dovuta al mancato possesso del requisito reddituale minimo di cui all’art. 9 del d.m. 27.05.2020, per di più in presenza dell’avvio del rapporto di lavoro, il mancato riconoscimento del diritto del lavoratore al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o di un altro titolo corrispondente alla situazione lavorativa anche sopravvenuta si tradurrebbe in un irragionevole pregiudizio per il lavoratore determinato esclusivamente da fatti e condotte ascrivibili al datore di lavoro, non essendo il lavoratore straniero in condizione di verificare se il proprio datore di lavoro sia o meno in possesso del requisito reddituale minimo, per cui egli verrebbe a subire (oltretutto in un momento in cui ha accettato di rivelare all’autorità di P.S. la propria posizione di irregolare) le conseguenze sfavorevoli di una vicenda che attiene esclusivamente alla sfera del datore di lavoro. La Corte costituzionale, con sentenza n. 209 del 2023, ha dichiarato le questioni di legittimità costituzionale in questione in parte inammissibili ed in parte infondate, atteso che le procedure di regolarizzazione degli stranieri, oltre ad avere natura eccezionale, hanno ciascuna una propria specificità quanto a finalità e presupposti. Il T.a.r., prendendo atto di tale pronuncia, ha dunque respinto il ricorso.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
STRANIERO, PERMESSO di soggiorno
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri