Decisione di inammissibilità della Corte costituzionale e sua rilevanza nel giudizio principale
Decisione di inammissibilità della Corte costituzionale e sua rilevanza nel giudizio principale
Giustizia amministrativa – Corte costituzionale – Giudizio incidentale - Decisione di inammissibilità – Effetti – Riproposizione della medesima questione – Limiti
La decisione processuale di inammissibilità, ancorché di natura decisoria, impiegata dalla Corte costituzionale per rilevare l’assenza delle condizioni previste dalla legge per la legittima instaurazione del giudizio in via incidentale, non spiega una rilevanza diretta sul giudizio principale (come invece la pronuncia di accoglimento o di rigetto, vertente sulla questione di costituzionalità) e, pertanto, non preclude al giudice rimettente, che non condivida l’assunto della Corte, di decidere comunque nel merito la causa principale, dovendo però in questo caso fare applicazione della norma censurata.
Questo in ragione della sostanziale e strutturale autonomia che connota la relazione tra il giudizio principale ed il giudizio di costituzionalità, i quali, ancorchè avvinti da un rapporto di pregiudizialità, sono distinti nella funzione e nell’oggetto: nel giudizio a quo si fanno valere posizioni soggettive, la cui tutela è dipesa dalla verifica di costituzionalità della legge da applicare; nel giudizio costituzionale, l’interesse perseguito dall’ordinamento è quello di ripristinare la legalità costituzionale.
La verifica della Corte su presupposti e condizioni del giudizio a quo consiste, pertanto, in un sindacato esterno, che si esaurisce nella verifica che gli stessi non risultino manifestamente ed incontrovertibilmente carenti.
Ne discende che, all’interno delle decisioni di inammissibilità, si distinguono quelle dotate di un effetto preclusivo nei confronti del giudice a quo e quelle prive di tale effetto.
L’elemento scriminante è la redimibilità del vizio. (1)
(1) L’Adunanza plenaria si pronuncia sui quesiti rimessi dal Consiglio di Stato, sez. IV, con l’ordinanza 23 novembre 2022, n. 10342 (oggetto di News UM n. 2 del 2023)
Precedenti conformi: Corte Cost., n. 197 e n. 150 del 2022; Corte Cost., n. 269 del 2017; Corte Cost., n. 154 e n. 110 del 2015; Corte Cost., n. 1 del 2014; Corte Cost., n. 116 e n. 106 del 2013; Corte Cost., n. 41 del 2011; Corte Cost., n. 270 e n. 81 del 2010; Corte Cost., n. 241 del 2008; Corte Cost., n. 50 del 2007; Corte Cost., n. 451 del 1989; Corte Cost., n. 433 del 1995; Corte Cost., n. 12 del 1998.
Anno di pubblicazione:
2024
Materia:
CORTE costituzionale
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri