Sugli aiuti di Stato per eventi calamitosi

Sugli aiuti di Stato per eventi calamitosi


Concorrenza - Aiuti di Stato – Concessione della totalità degli aiuti pubblici per eventi calamitosi – Dichiarazione formale dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri – Necessità - Surrogabilità con la dichiarazione dello “stato di crisi” a livello regionale – Esclusione – Sostituzione con una implicita dichiarazione di stato di emergenza desumibile dalla normativa applicabile - Esclusione.

La dichiarazione formale dello “stato di emergenza” da parte del Consiglio dei Ministri (espressamente richiesta dall’art. 47, l. n. 234 del 2012), che necessita di uno specifico procedimento di approvazione delineato dall’art. 5 della l. 24 febbraio 1992, n. 225, atto necessario e imprescindibile per potere riconoscere la totalità degli aiuti pubblici per eventi calamitosi, non è surrogabile dalla diversa dichiarazione dello “stato di crisi” da parte del presidente della regione, né può desumersi implicitamente dalla normativa applicabile. (1)

Concorrenza - Aiuti di Stato – Condizioni per poter riconoscere la totalità degli aiuti pubblici per eventi calamitosi – Carattere di calamità riconosciuto dal Consiglio dei Ministri – Delibera dichiarativa dello stato di emergenza - Compatibilità con la normativa europea – Sussiste.
 

L’art. 47, comma 1, lett. a), l. 234 del 2012, secondo cui per poter attribuire la totalità degli aiuti pubblici per eventi calamitosi è necessario che il carattere di calamità naturale dell’evento sia riconosciuto dal Consiglio dei ministri attraverso una delibera dichiarativa dello stato di emergenza, non si pone in contrasto con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, con l’art. 50 del regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che riconosce, in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, a determinate condizioni, la compatibilità con il mercato interno degli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, limitandosi a richiedere che “le autorità pubbliche competenti” abbiano “riconosciuto formalmente il carattere di calamità naturale dell’evento”. (2)

La sezione quarta del Consiglio di Stato, in motivazione, ha precisato che tale previsione consente di evitare il rischio di una parcellizzazione delle situazioni emergenziali, che, invece, solo in sede centrale possono essere adeguatamente apprezzate, anche al fine di soddisfare evidenti esigenze di armonizzazione ed uniformità di trattamento; del resto, la ripartizione delle attribuzioni fra le varie amministrazioni ed articolazioni territoriali dello

Stato membro esula dalle competenze dell’Unione. Inoltre, la sezione ha osservato incidentalmente che, l’accentramento in capo al Consiglio dei Ministri del potere di decidere se ricorre una calamità nazionale è anche funzionale alla materia “rapporti dello Stato con l’Unione Europea” e “perequazione delle risorse finanziarie”, entrambe di esclusiva competenza (legislativa e regolamentare) statale (art. 117, comma 2, lett. a) ed e), nonché comma 6, Cost.).

Unione europea - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE – Obbligo per i giudici di ultima istanza – Limiti – Atto chiaro - Condizione - Esclusione della sussistenza di un ragionevole dubbio sulla corretta interpretazione del diritto dell’Unione – Necessità di dimostrare che anche i giudici degli altri Stati membri e la Corte adotterebbero la medesima interpretazione – Esclusione.
 

L’onere motivazionale che grava in capo al giudice di ultima istanza, al fine di ritenersi legittimamente esonerato dalla formulazione di rinvio pregiudiziale in presenza di un c.d. atto chiaro, implica il dovere di motivare sulle ragioni che portano il medesimo giudice ad escludere la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla corretta interpretazione del diritto dell’Unione sulla base dei c.d. criteri Cilfit, senza la necessità di dimostrare che anche i giudici degli altri Stati membri e la Corte “adotterebbero la medesima interpretazione”, essendo a tal fine sufficiente che le argomentazioni utilizzate per escludere la sussistenza di un ragionevole dubbio interpretativo siano condivisibili in base ad un canone di ragionevolezza (ossia che, in una prospettiva oggettiva, anche gli altri giudici e la Corte “condividerebbero la sua analisi”). (3)

(1) Precedenti conformi: non si ravvisano precedenti negli esatti termini.

Precedenti difformi: non si ravvisano precedenti difformi.

(2) Precedenti conformi: non si ravvisano precedenti negli esatti termini. Sugli aiuti di Stato destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali: Corte di giustizia UE, 28 settembre 2023, Ryanair/Commissione, causa C321/21 P, punto 19.

Precedenti difformi: non si ravvisano precedenti difformi.

(3) Precedenti conformi: sul tema del rinvio pregiudiziale: Corte di giustizia CE, 6 ottobre 1982, Cilfit, causa n. 283/81, punto 9; Corte di giustizia UE, 6 ottobre 2021, Consorzio Italiano Management, causa C-561/19, oggetto della News UM n. 83/2021, punto 66; Cons. Stato, sez. IV, ord. 21 marzo 2024, n. 2789, oggetto della News UM n. 36 del 17 aprile 2024. Sull’obbligo motivazionale in caso di c.d. atto chiaro: Corte di giustizia UE, 15 dicembre 2022, Centro Petroli Roma s.r.l., causa C-597/21, punto 58; Corte di giustizia UE, ord. 15 dicembre 2022, Società Eredi Raimondo Bufarini, causa C-144/22, punti 39-46; Corte di giustizia UE, ord. 27 aprile 2023, Associazione Raggio Verde, causa C-482/22, punti 39-46; Corte di giustizia UE, ord. 27 aprile 2023, Ministero della Giustizia, causa C495/22, punti 29-36; Corte di giustizia UE, 25 gennaio 2024, GC e altri contro Croce Rossa Italiana, causa C389/22, punti 58-61, oggetto della News UM n. 34 del 15 aprile 2024.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

UNIONE Europea, RINVIO pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri