Indennità per i servizi esterni e presupposti legalmente scanditi ai fini della sua spettanza

Indennità per i servizi esterni e presupposti legalmente scanditi ai fini della sua spettanza


Atto amministrativo – Procedimento in genere – Garanzie partecipative – Atto paritetico - Esclusione

L’atto di riconoscimento o diniego di una posta creditoria, ascrivibile allo svolgimento del rapporto di impiego, integra un atto paritetico che, limitandosi come tale a rimandare al puntuale dettato normativo sul trattamento economico del personale interessato, non deve essere assistito dalle garanzie partecipative tipiche del procedimento amministrativo perché ciò che rileva è esclusivamente la sua conformità alla legge. (1)

Guardia di finanza – Trattamento economico – Indennità per i servizi esterni – Presupposti

Il riconoscimento del diritto all’indennità per i servizi esterni presuppone che i servizi: i) siano organizzati in turni regolari, aventi carattere di stabilità e periodicità; ii) siano eseguiti sulla base di ordini formali di servizio; iii) siano di durata minima non inferiore alle tre ore; iv) siano svolti esclusivamente in ambiente esterno (salve le eccezioni previste espressamente dalla speciale disciplina di settore).
L’indennità de qua mira a compensare il personale militare che opera in situazioni di particolare disagio, in quanto esposto agli agenti atmosferici nonché ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni; e richiede, quale requisito ai fini del suo sorgere, l'espletamento del servizio esclusivamente all'aria aperta.
In assenza di un particolare e qualificato pericolo o disagio tale da giustificare un trattamento economico aggiuntivo e differenziato, si finirebbe per concedere la predetta indennità indiscriminatamente a tutti coloro che, ancorché impiegati presso amministrazioni diverse, svolgano attività non connotate da alcun particolare pregiudizio fisico o psichico.
Conseguentemente è stato escluso che l’indennità spetti: i) al personale assegnato agli uffici giudiziari (che non si trova in concreto contatto con gli agenti atmosferici); ii) al personale che, ancorché presti servizi a contatto diretto con gli agenti atmosferici, operi presso la propria sede di servizio e non all’esterno; iii) al personale che, pur dovendo prestare servizio in condizioni di notevole disagio, non sia organizzato in turni consacrati da formali ordini di servizio.
(In motivazione il parere pone in luce l’evoluzione della disciplina dell’indennità in esame che, in origine, era prevista, per le forze di polizia a ordinamento militare, dall’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 147 del 1990, successivamente ampliata dall’art. 37, comma 2, e dall’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 395 del 1995. L'emolumento è stato poi esteso, tra gli altri, agli appartenenti alla guardia di finanza per effetto dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 232 del 1990). (2)


(1)    Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. I, 7 novembre 2023, n. 1411.
(2)    Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II, 27 aprile 2020, n. 2703; Cons. Stato, sez. II, 30 novembre 2021, n. 7976; Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2010, n. 7553; Cons. Stato, sez. IV, 19 dicembre 2008, n. 6383; Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2007, n. 3829; Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 830; Cons. Stato, sez. III, n. 409 del 2013; Cons. Stato, sez. IV, n. 7553 del 2010; Cons. Stato, sez. IV, n. 830 del 2017; Cons. Stato, sez. I, parere n. 5108, 6 agosto 2012.


Anno di pubblicazione:

2024

Materia:

ATTO amministrativo, PROCEDIMENTO in genere

GUARDIA di finanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri