Sull’applicabilità della sanzione disciplinare al militare prosciolto in sede penale per inutilizzabilità delle intercettazioni

Sull’applicabilità della sanzione disciplinare al militare prosciolto in sede penale per inutilizzabilità delle intercettazioni


Guardia di finanza – Procedimento penale – Intercettazione di conversazioni o comunicazioni – Inutilizzabilità - Sanzione disciplinare

L’autonomia tra procedimento penale e procedimento disciplinare comporta che, anche in presenza di una sentenza di assoluzione, resta ferma la possibilità, per la p.a., di valutare autonomamente le risultanze del processo penale nel più ampio quadro della valutazione complessiva dei fatti condotta in seno al procedimento disciplinare; l’unico limite è infatti costituito dall’identità materiale dei fatti medesimi oggetto del procedimento penale, non essendo consentito porre a fondamento dell'incolpazione fatti la cui insussistenza, nella loro materialità, è stata accertata dal giudice penale, né ricostruire l'episodio posto a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale passata in giudicato. Pertanto, può essere legittimamente applicata la sanzione disciplinare al militare prosciolto in sede penale per inutilizzabilità delle intercettazioni (1).

 

              (1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV 15 settembre 2010 n. 6927; T.a.r. per il Lazio, sez. I, 14 aprile 2015 n. 5419; T.a.r. per il Lazio, sez. II, 6 giugno                   2013 n. 5638;

             Difformi: T.a.r. per la Calabria, Catanzaro, n. 166/2023.

 

Nel caso di specie, il ricorrente, membro della Guardia di finanza, aveva impugnato l’atto con cui l’amministrazione gli inflitto una sanzione disciplinare, benché egli fosse stato assolto in sede penale con la formula “il fatto non sussiste”.
In applicazione del principio riportato in massima, il T.a.r. ha respinto il ricorso, perché l’assoluzione in sede penale era dovuta alla inutilizzabilità delle intercettazioni; e quest’ultima esplica i propri effetti esclusivamente sul piano processuale penale ma non ne cancella la valenza di fatti storici autonomamente e motivatamente apprezzabili nel distinto procedimento disciplinare.


Anno di pubblicazione:

2023

Materia:

GUARDIA di finanza

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri