Abusi edilizi su immobili vincolati: nell'esercizio del potere sostitutivo il comune deve motivare la scelta tra demolizione e fiscalizzazione
Abusi edilizi su immobili vincolati: nell'esercizio del potere sostitutivo il comune deve motivare la scelta tra demolizione e fiscalizzazione
Abusi edilizi su immobili vincolati: nell'esercizio del potere sostitutivo il comune deve motivare la scelta tra demolizione e fiscalizzazione
Edilizia e urbanistica – Abuso edilizio – Fiscalizzazione – Immobili vincolati e ricadenti in zona A – Inerzia della Soprintendenza – Potere discrezionale del Comune – Obbligo di motivazione
In materia di interventi abusivi realizzati su immobili sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 ovvero ricadenti nelle zone territoriali omogenee A, decorso inutilmente il termine per il rilascio del parere della Soprintendenza, il comune può esercitare autonomamente il potere discrezionale di scegliere tra la sanzione demolitoria e quella pecuniaria. L'esercizio di tale potere richiede, tuttavia, un'adeguata motivazione sulle ragioni che giustificano la scelta della demolizione in luogo della fiscalizzazione dell'abuso, non essendo sufficiente il mero richiamo all'inerzia dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. (1).
Il Collegio esamina la disciplina dettata dall'art. 33, comma 4, del d.P.R. n. 380 del 2001, richiamata dall'art. 16 della l.r. Lazio n. 15 del 2008, con riferimento agli interventi abusivi realizzati su immobili vincolati ovvero ricadenti nelle zone territoriali omogenee A. La sentenza evidenzia che, decorso inutilmente il termine assegnato alla Soprintendenza per rendere il parere vincolante, il potere decisionale si trasferisce in capo al comune, il quale è chiamato a scegliere autonomamente tra la restituzione in pristino e l'applicazione della sanzione pecuniaria. Secondo il T.a.r., tale scelta ha natura discrezionale e, pertanto, deve essere sorretta da un'adeguata motivazione che dia conto delle ragioni per cui, nel caso concreto, si è ritenuto di privilegiare la demolizione anziché la fiscalizzazione dell'abuso. Non è quindi sufficiente che l'amministrazione si limiti a dare atto dell'inerzia della Soprintendenza, poiché tale circostanza abilita il comune ad esercitare il potere sostitutivo, ma non lo esonera dall'obbligo di esplicitare le ragioni della soluzione prescelta. Per tale motivo il T.a.r. ha annullato l'ordine di demolizione per difetto di motivazione, facendo salvo il successivo riesercizio del potere amministrativo.
(1) Conformi: T.a.r. per il Lazio, sez. II-bis, 13 agosto 2019, n. 10731.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
EDILIZIA e urbanistica, ABUSO EDILIZIO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri