Procedimento sanzionatorio COVIP: il Comitato per l’esame delle irregolarità non è soggetto al requisito della terzietà
Procedimento sanzionatorio COVIP: il Comitato per l’esame delle irregolarità non è soggetto al requisito della terzietà
Procedimento sanzionatorio COVIP: il Comitato per l’esame delle irregolarità non è soggetto al requisito della terzietà
Autorità amministrative indipendenti – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – Procedimento – Comitato per l'esame delle irregolarità – Istruttoria – Terzietà – Esclusione
Premesso che, anche ove il procedimento sanzionatorio della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sia qualificabile, secondo i criteri convenzionali, come avente natura sostanzialmente penale, tale qualificazione non impone che ogni segmento del procedimento amministrativo presenti le medesime garanzie proprie del processo giurisdizionale, essendo sufficiente che il sistema assicuri, nel suo complesso, la contestazione degli addebiti, il contraddittorio e un successivo sindacato giurisdizionale pieno, esercitato da un giudice terzo e imparziale, il Comitato per l'esame delle irregolarità, quale organo dotato di funzione istruttoria nell'ambito del medesimo procedimento, non è soggetto al requisito della terzietà, non esercitando funzioni giurisdizionali e non avendo il relativo parere natura vincolante per l'organo competente all'adozione del provvedimento finale. (1).
Il collegio esclude che il Comitato per l'esame delle irregolarità debba possedere i requisiti di indipendenza e terzietà propri dell'organo giurisdizionale, rilevando come esso svolga esclusivamente attività istruttoria e consultiva, finalizzata a fornire un supporto tecnico agli organi della COVIP competenti all'adozione del provvedimento finale. Il parere del Comitato non ha efficacia vincolante e l'organizzazione dell'Autorità garantisce la separazione tra attività istruttoria e funzione decisoria. La sentenza precisa, inoltre, che l'eventuale natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU, non impone che ogni segmento del procedimento amministrativo presenti le medesime garanzie del processo giurisdizionale. È sufficiente che, nel suo complesso, il sistema assicuri la contestazione degli addebiti, il contraddittorio e un successivo sindacato giurisdizionale pieno, esercitato da un giudice dotato dei requisiti di terzietà e imparzialità. In tale prospettiva, il procedimento sanzionatorio delle Autorità amministrative indipendenti risulta conforme ai parametri convenzionali.
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 16 maggio 2022, n. 3850; T.a.r. per il Lazio, sez. II-bis, nn. 3314/2026 e 3315/2026.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
AUTORITÀ amministrative indipendenti
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri