Il superamento del numero massimo di firme determina l’esclusione della lista elettorale
Il superamento del numero massimo di firme determina l’esclusione della lista elettorale
Elezioni – Elezioni amministrative – Presentazione delle liste – Numero delle sottoscrizioni – Limite massimo – Superamento – Vizio sostanziale – Conseguenze
Nel procedimento elettorale il superamento del numero massimo di sottoscrizioni previsto dall’art. 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81 determina l’automatica esclusione della lista elettorale, senza possibilità di regolarizzazione mediante eliminazione delle firme eccedenti. (1).
In motivazione la sezione ha precisato che la prefissazione di un limite minimo e di un limite massimo di sottoscrizioni, per la presentazione delle liste di candidati, ha: i) la funzione primaria di assicurare che la lista dei candidati abbia un certo grado minimo di rappresentatività nell’elettorato; ii) le funzioni corollarie di semplificazione delle operazioni elettorali, di garanzia della par condicio tra le liste concorrenti e di tutela della genuinità della competizione elettorale.
Elezioni – Elezioni amministrative – Presentazione delle liste – Numero delle sottoscrizioni – Limite massimo – Natura vincolante – Inammissibilità di valutazioni discrezionali
La previsione legislativa di un numero massimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste elettorali ha natura vincolante e non consente all’ufficio elettorale alcuna valutazione discrezionale circa la rilevanza delle firme eccedenti, essendo preclusa ogni ponderazione in concreto dell’incidenza della violazione sul corretto svolgimento della competizione elettorale. (2).
(1) Conformi: Corte cost., 4 marzo 1992, n. 83, in Foro it., 1992, I, 1344.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2025, n. 8651; Corte cost., ordinanza 29 ottobre 1999, n. 407, in Foro it., 2000, I, 1351.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
ELEZIONI, ELEZIONI politiche, amministrative, europee, alternativi
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri