Insussistenza dell'obbligo di provvedere su istanze di garanzia preventiva di non estradizione
Insussistenza dell'obbligo di provvedere su istanze di garanzia preventiva di non estradizione
Atto amministrativo – Silenzio inadempimento – Garanzia provvisoria di non estradizione – Esclusione – Insussistenza dell'obbligo di provvedere
È inammissibile il ricorso per l'accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero della giustizia a fronte di un'istanza volta ad ottenere una garanzia preventiva di non estradizione poiché, nel nostro ordinamento, non sussiste un obbligo normativo di provvedere in tal senso. (1).
In motivazione la sezione ha aggiunto che: i) la garanzia preventiva di non estradizione non è contemplata né nell'ordinamento giudiziario interno italiano, né nel trattato di estradizione esistente tra Italia e Stati Uniti d'America, né infine nell'accordo di estradizione tra Unione Europea e Stati Uniti d'America; ii) un sindacato che andasse a censurare la supposta illegittimità del silenzio serbato dal Ministero, da un lato, invaderebbe una materia di esclusiva spettanza del giudice ordinario ex art. 705 c.p.p.; dall’altro, si porrebbe in chiara violazione anche dell’art. 34 c.p.a., in quanto si tradurrebbe in un anticipato esercizio della valutazione giudiziale su poteri non ancora esercitati; iii) una garanzia preventiva di non estradizione presenterebbe l’inconveniente di anticipare impropriamente il momento di esercizio del potere ministeriale, alterando l’articolata composizione dei ruoli dei soggetti competenti in materia, posto che il Ministero della giustizia è titolato a pronunciarsi sulla estradizione solo dopo che sia stata adottata una misura cautelare provvisoria, sia stata avanzata una richiesta di estradizione da altro Stato, ovvero sia stata emessa una sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria ordinaria che abbia sancito l'autorizzazione all'estradizione.
Giustizia amministrativa – Procura alle liti – Nullità – Sottoscrizione autenticata dal difensore italiano – Errore scusabile – Esclusione
È inammissibile il ricorso laddove la procura alle liti sia stata rilasciata all'estero con sottoscrizione autenticata dal difensore italiano, anziché da un pubblico ufficiale autorizzato dallo Stato estero, non potendo operare l'istituto dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a. qualora l'asserito impedimento non abbia effettivamente precluso al ricorrente la possibilità di rivolgersi a un notaio nel Paese di residenza e non sussista un'oggettiva incertezza normativa, poiché il limite territoriale del potere di autentica del difensore e la necessaria contestualità tra firma e certificazione costituiscono principi consolidati. (2).
(1) Conformi: in parte: Cons. Stato, sez. III, 4 aprile 2024, n. 3095; 12 marzo 2024, n. 2357 sulla inconfigurabilità del rimedio del silenzio-inadempimento per i provvedimenti di alta amministrazione, come l'estradizione.
(2) Conformi: Cons. Stato, Ad. plen., 2 ottobre 2025, n. 11 (in Foro it., 2025, III, 484, con nota di Travi, nonchè oggetto della News UM n. 105 del 27 novembre 2025).
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
ATTO amministrativo, SILENZIO, assenso, inadempimento, rifiuto, rigetto, significativo
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri