Diniego di accesso degli stranieri ai centri di permanenza per il rimpatrio: limiti e oneri procedimentali

Diniego di accesso degli stranieri ai centri di permanenza per il rimpatrio: limiti e oneri procedimentali


Straniero – Protezione internazionale – Accesso ai CPR e strutture assimilate – Legittimazione delle associazioni del terzo settore

 

Le associazioni del terzo settore che, per statuto e attività concreta, operano stabilmente nella tutela dei diritti delle persone migranti e dei richiedenti protezione internazionale, sono legittimate a richiedere l’accesso ai centri di permanenza e trattenimento, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, quali enti esponenziali di interessi collettivi qualificati. (1).



 

Straniero – Protezione internazionale – Accesso ai CPR e strutture assimilate – Limiti al potere prefettizio

 

In materia di accesso ai centri di permanenza per il rimpatrio, le esigenze di ordine e sicurezza pubblica possono giustificare unicamente limitazioni o differimenti temporanei dell’accesso, ma non il suo impedimento totale e sine die, dovendo comunque essere garantita l’effettività del diritto riconosciuto dall’art. 7, comma 3, del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, in coerenza con la normativa eurounitaria. (2).



 

Straniero – Protezione internazionale – Accesso ai CPR e strutture assimilate – Diniego – Obbligo di motivazione puntuale

 

Il diniego di accesso ai centri di trattenimento fondato su esigenze di ordine e sicurezza pubblica deve essere sorretto da una motivazione puntuale e concreta, riferita alla specifica posizione del richiedente e a circostanze attuali e verificabili, non potendo ritenersi sufficiente il generico richiamo al “clamore mediatico” o a indeterminate contingenze storico-politicheovvero limitandosi a richiamare pareri interni o generiche esigenze di sicurezza, senza esplicitare le valutazioni in fatto poste a fondamento della decisione. (3).



 

Straniero – Protezione internazionale – Accesso ai centri di permanenza e strutture assimilate – Diniego – Oneri procedimentali

 

Il diniego di accesso ai centri di permanenza per i rimpatri (CPR), non avendo natura di atto vincolato, deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. (4).




(1) Conformi: T.a.r. per il Piemonte, sez. I, n. 360/2021; T.a.r. per la Sicilia, sez. III, n. 2473/2021; T.a.r. per la Sicilia, sez. III, n. 2169/2020.

(2) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. III, n. 2473/2021.

(3) Conformi: T.a.r. per la Sicilia, sez. III, n. 2473/2021.

(4) Conformi: T.a.r. per il Piemonte, sez. I, n. 360/2021; T.a.r. per la Sicilia, sez. III, n. 2473/2021.


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

STRANIERO, PROTEZIONE internazionale

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten