Sulla natura della tutela cautelare tramite remand, sulle spese di lite e sull'istituto del trasferimento del militare per situazioni eccezionali
Sulla natura della tutela cautelare tramite remand, sulle spese di lite e sull'istituto del trasferimento del militare per situazioni eccezionali
Sulla natura della tutela cautelare tramite remand, sulle spese di lite e sull'istituto del trasferimento del militare per situazioni eccezionali
Giustizia amministrativa – Tutela cautelare – Effetti – Cessazione della materia del contendere – Limiti
L’annullamento da parte dell’amministrazione del provvedimento impugnato in primo grado in esecuzione di una ordinanza cautelare di c.d. remand, senza riconoscere al ricorrente, in via definitiva e con effetto retroattivo, il bene della vita, non determina la cessazione della materia del contendere, alla quale è ostativa la natura interinale e provvisoria della tutela cautelare, che impedisce la formazione di un giudicato in senso tecnico. (1).
Giustizia amministrativa – Spese giudiziali – Compensazione – Appello – Limiti
La clausola di compensazione delle spese di lite, la cui motivazione può anche essere implicita, non è sindacabile in appello, salvo il caso della abnormità. (2).
In motivazione, la sezione ha rilevato, da un lato che, l’appellante era in realtà parte soccombente in primo grado, non avendo conseguito il bene della vita a cui aspirava con l’annullamento del diniego impugnato, sicché la statuizione di compensazione è stata ad esso favorevole; dall’altro e in ogni caso, che, anche applicando la regola della soccombenza parziale al segmento di rapporto processuale introdotto col ricorso principale, si è al cospetto di una soccombenza reciproca che giustifica ope legis la compensazione.
Carabinieri e Corpo forestale – Trasferimento e assegnazione – Trasferimento per situazioni straordinarie – Eccezionalità – Discrezionalità – Motivazione – Rapporto con altri istituti
L’istituto del trasferimento del militare per situazioni straordinarie - nella fattispecie disciplinato dall'art. 398 del regolamento generale per l’Arma dei carabinieri - ha natura eccezionale e presuppone l’esercizio di una ampia discrezionalità amministrativa, in quanto frutto di un delicato bilanciamento di interessi pubblici e privati e subordinato a stringenti limiti, che richiedono un onere motivazionale rinforzato per il solo caso di accoglimento dell’istanza; perciò, l'istituto non trova automatica applicazione nei casi in cui non sia possibile ottenere il trasferimento per mancanza delle condizioni per un trasferimento temporaneo, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 1° agosto 2025, n. 6828; C.g.a., ord. 21 maggio 2025, n. 378; Cass. civ., sez. un., ord. 26 agosto 2024, n. 23095; Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2021, n. 5544.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 12 luglio 2018, n. 4275; sez. V, 30 novembre 2015, n. 5400.
(3) Conformi: con riferimento alla prima parte della massima Cons. Stato, sez. II, 12 dicembre 2025, n. 9845; 27 novembre 2025, n. 9357; 21 dicembre 2022, n. 11155.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
GIUSTIZIA amministrativa, SPESE giudiziali
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri