Sul divieto di nova in appello e sul trasferimento del militare per l’assistenza a parente disabile
Sul divieto di nova in appello e sul trasferimento del militare per l’assistenza a parente disabile
Giustizia amministrativa – Appello – Amministrazione – Motivi nuovi – Documenti nuovi – Divieto – Limiti
l divieto di nova in appello, ex art. 104 c.p.a., da un lato, non riguarda i temi difensivi sviluppati per la prima volta in appello dalla parte intimata in primo grado (in quanto tale divieto incombe solo sulla parte ricorrente in via principale o incidentale in prime cure), né le mere difese; dall’altro, la produzione documentale afferente al procedimento oggetto del giudizio, deve essere prodotta per la prima volta anche in appello da parte della p.a., ai sensi dell’art. 46 c.p.a. (1).
Militare – Trasferimento e assegnazione – Assistenza a parente disabile – Interesse legittimo – Natura eccezionale – Discrezionalità
Il militare è titolare di un interesse legittimo al trasferimento per l’assistenza ad un parente disabile, ex art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, che è istituto di natura eccezionale ed è soggetto a valutazione discrezionale dell’amministrazione; tale trasferimento, pertanto, deve risultare compatibile con le esigenze di Forza armata tra le quali, quella di prevenire situazioni di incompatibilità, è prevalente rispetto a quelle sottese al beneficio riconosciuto dalla l. n. 104 del 1992. (2).
(1) Conformi: Sulla prima parte della massima Cons. Stato, Ad. plen, 27 febbraio 2019, n. 4 (in Foro it., 2019, III, 181); 26 aprile 2018, n. 4 (in Foro it., 2019, III, 67); sulla seconda parte della massima Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2022, n. 2057; 27 luglio 2021, n. 5560.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2026, n. 1964; 18 aprile 2025, n. 3419; 12 dicembre 2022, n. 10870; 6 dicembre 2021, n. 8150; sez. IV, 18 febbraio 2019, n. 1113.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
MILITARE
GIUSTIZIA amministrativa, APPELLO
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri