Sulla domanda caducatoria degli atti elettorali e di correzione dei risultati elettorali e sul giudizio elettorale come giudizio di merito

Sulla domanda caducatoria degli atti elettorali e di correzione dei risultati elettorali e sul giudizio elettorale come giudizio di merito


Giustizia amministrativa – Rito speciale elettorale – Caratteri

 

In materia elettorale la giurisdizione non è di diritto oggettivo, né concerne la tutela di diritti soggettivi perfetti, ma si basa, anche al fine di contemperare tutti gli interessi in conflitto, sul principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico, sicché i poteri del giudice sono esercitabili nell’ambito costituito dall’oggetto del giudizio, così come delimitato dal ricorrente attraverso la tempestiva indicazione degli specifici vizi di cui sono affette le operazioni elettorali e, conseguentemente, l’atto di proclamazione degli eletti che le conclude. (1).



 

Giustizia amministrativa – Rito speciale in materia elettorale – Principio di strumentalità delle forme – Effetti

 

Nel giudizio elettorale il principio di strumentalità delle forme rende rilevante, a fronte di un’eventuale violazione di previsioni formali, l’accertamento della compromissione della volontà del corpo elettorale. Pertanto, la deduzione dell’omessa o inesatta verbalizzazione dei dati non può giustificare la declaratoria di annullamento o rinnovazione delle operazioni elettorali, allorché non si denunci e dimostri anche la concreta irregolarità nella conduzione delle operazioni di voto, e in quanto da simili irregolarità non derivi alcun pregiudizio di livello garantistico o alcuna compressione della libera espressione del voto, tale da compromettere l’accertamento della volontà del corpo elettorale.  (2).



 

Giustizia amministrativa – Rito speciale in materia elettorale – Giurisdizione di merito – Effetti

 

La domanda caducatoria degli atti elettorali e la conseguente domanda di correzione dei risultati elettorali  trovano la loro fisiologica forma di tutela nel riconteggio delle schede, avuto riguardo  alla giurisdizione di merito propria del giudizio elettorale. Pertanto, non è ravvisabile alcun profilo di ultrapetizione laddove, all'esito del riconteggio effettuato, risultino accertati ad opera del giudice profili a vantaggio del controinteressato, non occorrendo al riguardo la proposizione di un ricorso incidentale. (3).



 

Giustizia amministrativa – Rito speciale in materia elettorale – Giurisdizione di merito – Riconteggio dei voti

 

Nel giudizio elettorale lo scrutinio delle censure di asserita contraddittorietà o oscurità dei “risultati verbalizzati” o dei verbali  impone la rivalutazione di ciò che è stato verbalizzato e che in tesi è contraddittorio o non chiaro, in ragione della peculiarità della giurisdizione di merito per cui il giudice amministrativo non si limita ad annullare il provvedimento, ma provvede direttamente sul bene della vita anelato, con poteri corrispondenti a quelli dell’amministrazione. Pertanto, la mera  discrepanza tra i verbali delle sezioni elettorali e il verbale dell'ufficio elettorale, con conseguenti errori nell'attribuzione di voti, richiede un'analisi approfondita delle specifiche circostanze, non essendo sufficienti le mere affermazioni di divergenza senza prove concrete e specifiche e,  a fronte di un vizio procedurale di contradditorietà dei verbali, il giudice svolge uno scrutinio volto a superare l’irregolarità  senza vincolo di risultato.  (4).




(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 3 aprile 2023 n. 3436 con richiamo a Cons. Stato, sez. V, dec. 28 settembre 2005, n. 5201.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 2026 n. 282; sez. II, 2 novembre 2023, n. 9407.

(3) Conformi: Sulla prima parte della massima: Cons. Stato, sez. II, 3 aprile 2023 n. 3436.

(4) Conformi: Sulla non sufficienza della mera discrepanza tra i verbali delle sezioni elettorali e il verbale dell'ufficio elettorale, cfr. Cons. Stato, sez. V, 1° ottobre 2025, n 7648.


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

GIUSTIZIA amministrativa, RITO speciale (elettorale)

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri