Sull'illegittimità del provvedimento di informazione antimafia per violazione del contraddittorio preventivo

Sull'illegittimità del provvedimento di informazione antimafia per violazione del contraddittorio preventivo


Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Comunicazione preventiva – Omissione – Sanatoria giurisprudenziale – Inapplicailità

 

Una parziale omessa comunicazione nell’avviso ex art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di circostanze a valenza indiziaria poi valorizzate dalla prefettura nel provvedimento di definizione del procedimento interdittivo può costituire violazione della richiamata norma, suscettibile pertanto di portare all’annullamento dell’atto; a fronte di detta omissione non è applicabile la sanatoria giurisprudenziale di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge 7 agosto 1990,  n. 241, non avendo  il provvedimento di informazione antimafia carattere vincolato, con conseguente inapplicabilità della prima parte di tale disposto, e non essendo nemmeno applicabile la seconda parte, in quanto detto avviso non è una comunicazione di avvio del procedimento, imponendo al prefetto l’obbligo del necessario confronto con il potenziale destinatario della informazione interdittiva solo dopo che il procedimento preordinato all’adozione del provvedimento finale sia stato avviato e, in massima parte, istruito. (1).


 

Misure di prevenzione – Interdittiva e informativa antimafia – Comunicazione preventiva – Rinnovo – Applicabilità

 

L'obbligo di invio della comunicazione preventiva di cui all'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sussiste anche in ipotesi di rinnovo dell'informazione interdittiva, laddove non si sia in presenza  di un mero rinnovo  in sede di aggiornamento di una precedente interdittiva, ma – in sostanza – di una nuova richiesta di iscrizione alla white list, a seguito della conclusione di un periodo di prevenzione collaborativa, a fronte della quale l’amministrazione è certamente tenuta a esaminare le eventuali circostanze sopravvenute che potrebbero indurla a ritenere venuto meno il rischio di condizionamento.  (2).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 18 ottobre 2024, n. 8390; sull'inapplicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241 del 1990, in ragione del carattere non vincolato del provvedimento, cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 1 aprile 2025, n. 2762.

(2) Non risultano precedenti negli esatti termini


Anno di pubblicazione:

2026

Materia:

MISURE di prevenzione, INTERDITTIVA e informativa antimafia

MISURE di prevenzione

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri